Cassazione Penale, Sentenza n. 40962/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, pronunciando l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. in conseguenza della remissione di querela con accettazione (remissione 10/09/2025; accettazione 12/09/2025). Ha inoltre posto le spese del procedimento di remissione a carico dell'imputata ai sensi dell'art. 340, quarto comma, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 646 c.p., eccependo l'improcedibilità del reato per estinzione conseguente a remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per proporre impugnazione; è stata prodotta documentazione dei verbali che attestano la remissione (10/09/2025) e la sua accettazione (12/09/2025). La Procura generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il reato era estinto per remissione di querela.
Norme richiamate
presente nel provvedimento impugnato
Indicato come norma che definisce il reato per il quale era stata pronunciata la condanna; la sentenza non fornisce un'interpretazione sostanziale della norma stessa
richiamato come base dell'estinzione del reato
Applicato per dichiarare l'estinzione del reato in seguito alla remissione di querela accettata; il tribunale ha ritenuto sufficiente la remissione accettata per estinguere l'azione penale
art. 340, quarto comma, cod. proc. pen.
richiamato per la ripartizione delle spese
Interpretato nella sentenza per disporre che le spese del procedimento di remissione siano poste a carico dell'imputata
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 24246/2004; Sez. 4, n. 38156/2022; Sez. 4, n. 49226/2016; Sez. 6, n. 2248/2011)
citazioni presenti nella motivazione
Conferma il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione volto a introdurre nel processo la remissione di querela, correttamente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione, con conseguente estinzione del reato
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e ritualmente accettata dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre impugnazione, può essere introdotta tramite ricorso per cassazione e determinare l'estinzione del reato.
- Perché la remissione produca effetti estintivi è necessario che la remissione sia effettivamente accettata (atto formale): la semplice dichiarazione di remissione senza accettazione formale non è sufficiente.
- L'estinzione del reato per remissione comporta l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio quando sussistono i requisiti temporali e documentali; non si procede al merito della precedente condanna.
- Le spese connesse al procedimento di remissione possono essere poste a carico dell'imputato, ai sensi dell'art. 340 c.p.p., comma quarto, così come disposto dalla Corte in casi analoghi.
- In situazioni simili è essenziale produrre tempestivamente e documentare i verbali o gli atti che attestano la remissione e la sua accettazione entro i termini processuali; il difensore deve curare tale allegazione già in sede di ricorso se la remissione è intervenuta dopo la sentenza impugnata.
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