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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06712/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal collocamento in quiescenza, con decorrenza 1 settembre 2018, di una docente che contestava la legittimità del provvedimento dell'INPS con cui erano stati totalizzati d'ufficio tre anni di contributi versati in Francia negli anni 1964, 1965 e 1967. La ricorrente aveva chiesto in primo grado la declaratoria di nullità dell'atto di totalizzazione, l'accertamento della propria anzianità contributiva alla data del pensionamento, il pagamento delle retribuzioni non percepite e della contribuzione non versata, il riconoscimento giuridico del servizio non prestato e il risarcimento del danno. Nel ricorso per cassazione deduceva, con un unico motivo, violazione di norme sul riparto di giurisdizione e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la sentenza d'appello fosse contraddittoria perché da un lato affermava la giurisdizione contabile e dall'altro avrebbe omesso di pronunciarsi sugli effetti demolitori dei provvedimenti amministrativi; lamentava inoltre che il provvedimento di totalizzazione fosse nullo o inesistente perché sottoscritto da un funzionario diverso da quello indicato nella copia notificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero realmente i limiti esterni della giurisdizione contabile, ma mirassero a contestare il modo in cui il giudice d'appello aveva valutato la legittimità del provvedimento di totalizzazione e la sufficienza della motivazione, cioè profili di merito o di limiti interni della giurisdizione, non deducibili davanti alle Sezioni Unite. Ha inoltre rilevato che la giurisdizione della Corte dei conti era già coperta da giudicato interno, poiché la declinatoria di giurisdizione del Tribunale non era stata impugnata e il giudizio era stato riassunto davanti al giudice contabile. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e l'ordine relativo al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13 r.d. n. 1214 del 1934

    "giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge"

    attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione in materia pensionistica quando il petitum sostanziale è identificato dal rapporto pensionistico

  • art. 6 regolamento CE n. 883/2004

    impone all'istituzione competente dello Stato membro di tener conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione maturati in altro Stato membro

  • art. 5 regolamento CE n. 987/2009

    consente di valorizzare la certificazione formata dall'ente previdenziale estero ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi

  • art. 111 Cost.

    distingue il sindacato sulle decisioni dei giudici ordinari da quello limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione speciale; non consente di censurare errores in iudicando o in procedendo davanti alle Sezioni Unite contro le decisioni del giudice speciale

  • artt. 360 e 362 c.p.c.

    sono richiamati come base formale del ricorso per cassazione proposto contro la decisione del giudice contabile

  • art. 17, comma 3, d.lgs. n. 174 del 2016

    richiamato con riferimento al conflitto di giurisdizione che la parte avrebbe dovuto eventualmente sollevare nel giudizio di merito

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012 n. 228

    è richiamata come modifica dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro decisioni della Corte dei conti, le Sezioni Unite possono sindacare solo i limiti esterni della giurisdizione, non anche errori di interpretazione o applicazione delle norme sostanziali o processuali compiuti dal giudice speciale.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale ricorre soltanto quando il giudice speciale invada la sfera del legislatore o della discrezionalità amministrativa, oppure quando neghi in astratto la propria giurisdizione su una materia che invece è giurisdizionalmente tutelabile.
  • Non integra difetto di giurisdizione il vizio che in realtà censuri la mancata considerazione di alcuni argomenti di merito, la sufficienza della motivazione o la valutazione di legittimità di un atto amministrativo; tali doglianze attengono ai limiti interni della giurisdizione.
  • In materia pensionistica, la giurisdizione contabile si estende a tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca il petitum sostanziale, comprese le questioni funzionali al sorgere, al modificarsi o alla quantificazione del trattamento.
  • Se la questione di giurisdizione non è tempestivamente devoluta o resta coperta da giudicato interno, non può essere riproposta in sede di legittimità sotto forma di eccesso di potere giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioniGiurisdizione
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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