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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16223/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che, in sede di riesame ex art. 322-bis c.p.p., aveva disposto il sequestro preventivo di euro 150.000,00 a titolo di profitto del reato di bancarotta per distrazione (artt. 110 c.p. e 223, comma 1, L. fall.; in relazione agli artt. 216 e 219 L. fall.). Il ricorrente contestava: (i) violazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" perché il Tribunale avrebbe deciso oltre i motivi del P.M.; (ii) insufficienza della motivazione sul fumus delicti e mancata prova della percezione del profitto da parte del singolo; (iii) carenza di motivazione sul periculum in mora e sui presupposti della confisca facoltativa; (iv) mancata dimostrazione del nesso di pertinenzialità tra somme sequestrate e reato; (v) violazione del criterio di proporzionalità e adeguatezza ex art. 275 c.p.p.; (vi) illegittimità dell'immediata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale per mancata applicazione, ove compatibile, dell'art. 310 c.p.p. (sospensione degli effetti dell'accoglimento dell'appello fino a definizione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in via principale. Ha ritenuto infondate tutte le censure: (a) il Tribunale del riesame è investito di piena cognizione in ordine ai presupposti del sequestro ex art. 322-bis c.p.p. e poteva valutare compiutamente fumus e periculum; (b) il fumus è stato adeguatamente motivato sulla base dei flussi finanziari ricostruiti e degli elementi indiziari che hanno consentito di ritenere un progetto depauperativo a danno della fallita STF s.p.a.; (c) il profitto in denaro essendo bene fungibile può essere sequestrato anche senza identificazione materiale delle singole banconote o della diretta imputazione di una specifica somma, laddove risulti l'accrescimento patrimoniale degli imputati riconducibile alla condotta illecita; (d) il periculum in mora è stato adeguatamente valutato alla luce della capacità degli indagati di frammentare e distribuire i proventi illeciti con molteplici trasferimenti, rendendo concreto il rischio di dispersione; (e) le censure sulla proporzionalità sono state ritenute generiche e inammissibili; (f) il motivo relativo alla sospensione dell'esecuzione è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo ormai esecutivo il sequestro. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Attribuisce al Tribunale, in sede di riesame, la piena cognizione dei presupposti del sequestro preventivo (fumus e periculum); il giudice dell'appello può valutare autonomamente gli elementi a sostegno della misura anche oltre i limiti meccanicistici dell'impugnazione.

  • art. 321, comma 2 c.p.p.

    Consente il sequestro preventivo in relazione al profitto del reato; qui applicato per l'apprensione diretta di somme di denaro ritenute profitto della bancarotta.

  • art. 110 c.p.

    Rilevante in quanto integratore della partecipazione in concorso nei reati contestati (concorso di persone nel reato).

  • art. 223, comma 1, L. fall.

    Norma sulla bancarotta per distrazione; utilizzata per contestare la distrazione di risorse dalla fallita e individuare il profitto sequestrabile.

  • art. 216, comma 1, L. fall.

    Individua fattispecie di bancarotta; richiamata nella ricostruzione normativa dei reati contestati.

  • art. 219, commi 1 e 2, n. 1) L. fall.

    Norme integrative in materia di bancarotta e responsabilità degli amministratori, rilevate per la qualificazione delle condotte contestate.

  • art. 310 c.p.p.

    comma terzo richiamato nel ricorso

    Disciplina l'effetto degli atti in caso di accoglimento dell'appello; il ricorrente chiedeva l'applicazione della sospensione degli effetti dell'accoglimento anche per le misure reali, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante per difetto di interesse e ha richiamato che l'applicabilità va valutata caso per caso.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiesto dal ricorrente per contestare la motivazione del provvedimento; la Corte ha valutato la motivazione del Tribunale adeguata rispetto ai requisiti richiesti.

  • art. 240 c.p.

    Norma sulla confisca facoltativa, richiamata nella discussione sul periculum in mora e sulla necessità di motivazione quando si incide sulla proprietà.

  • art. 275 c.p.p.

    Principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva dei necessari parametri specifici.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riesame ex art. 322-bis c.p.p. il Tribunale ha piena cognizione dei presupposti del sequestro preventivo: può verificare autonomamente fumus e periculum, non essendo vincolato in modo meccanicistico ai soli motivi formalmente proposti dall'appellante.
  • Quando il profitto del reato consiste in denaro (bene fungibile), la prova del nesso di pertinenzialità non richiede l'identificazione materiale delle specifiche banconote: l'accrescimento patrimoniale è idoneo a giustificare l'apprensione diretta delle somme.
  • Il periculum in mora può fondarsi sulla concreta possibilità di dispersione del profitto illecito, specie se le indagini evidenziano modalità di trasferimento e frazionamento dei flussi finanziari che rendono probabile l'impossibilità di recupero senza misure cautelari.
  • Le censure sulla proporzionalità delle misure cautelari richiedono deduzioni motivate e parametri specifici; attacchi generici alla sproporzione sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • La contestazione della legittimità dell'esecuzione immediata di una ordinanza di riesame richiede un interesse attuale e specifico: se il sequestro è già esecutivo e non viene prospettato un concreto pregiudizio temporaneo, la questione può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
  • Nelle impugnazioni cautelari la Corte richiede che la motivazione del giudice di merito o del riesame non sia meramente apparente; tuttavia, vizi della motivazione assumono rilievo cassatorio soltanto se integrano violazione di legge o sono talmente carenti da rendere incomprensibile l'itinerario argomentativo.

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