Cassazione Penale, Sentenza n. 16223/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che, in sede di riesame ex art. 322-bis c.p.p., aveva disposto il sequestro preventivo di euro 150.000,00 a titolo di profitto del reato di bancarotta per distrazione (artt. 110 c.p. e 223, comma 1, L. fall.; in relazione agli artt. 216 e 219 L. fall.). Il ricorrente contestava: (i) violazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" perché il Tribunale avrebbe deciso oltre i motivi del P.M.; (ii) insufficienza della motivazione sul fumus delicti e mancata prova della percezione del profitto da parte del singolo; (iii) carenza di motivazione sul periculum in mora e sui presupposti della confisca facoltativa; (iv) mancata dimostrazione del nesso di pertinenzialità tra somme sequestrate e reato; (v) violazione del criterio di proporzionalità e adeguatezza ex art. 275 c.p.p.; (vi) illegittimità dell'immediata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale per mancata applicazione, ove compatibile, dell'art. 310 c.p.p. (sospensione degli effetti dell'accoglimento dell'appello fino a definizione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in via principale. Ha ritenuto infondate tutte le censure: (a) il Tribunale del riesame è investito di piena cognizione in ordine ai presupposti del sequestro ex art. 322-bis c.p.p. e poteva valutare compiutamente fumus e periculum; (b) il fumus è stato adeguatamente motivato sulla base dei flussi finanziari ricostruiti e degli elementi indiziari che hanno consentito di ritenere un progetto depauperativo a danno della fallita STF s.p.a.; (c) il profitto in denaro essendo bene fungibile può essere sequestrato anche senza identificazione materiale delle singole banconote o della diretta imputazione di una specifica somma, laddove risulti l'accrescimento patrimoniale degli imputati riconducibile alla condotta illecita; (d) il periculum in mora è stato adeguatamente valutato alla luce della capacità degli indagati di frammentare e distribuire i proventi illeciti con molteplici trasferimenti, rendendo concreto il rischio di dispersione; (e) le censure sulla proporzionalità sono state ritenute generiche e inammissibili; (f) il motivo relativo alla sospensione dell'esecuzione è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo ormai esecutivo il sequestro. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Attribuisce al Tribunale, in sede di riesame, la piena cognizione dei presupposti del sequestro preventivo (fumus e periculum); il giudice dell'appello può valutare autonomamente gli elementi a sostegno della misura anche oltre i limiti meccanicistici dell'impugnazione.
Consente il sequestro preventivo in relazione al profitto del reato; qui applicato per l'apprensione diretta di somme di denaro ritenute profitto della bancarotta.
Rilevante in quanto integratore della partecipazione in concorso nei reati contestati (concorso di persone nel reato).
Norma sulla bancarotta per distrazione; utilizzata per contestare la distrazione di risorse dalla fallita e individuare il profitto sequestrabile.
Individua fattispecie di bancarotta; richiamata nella ricostruzione normativa dei reati contestati.
art. 219, commi 1 e 2, n. 1) L. fall.
Norme integrative in materia di bancarotta e responsabilità degli amministratori, rilevate per la qualificazione delle condotte contestate.
comma terzo richiamato nel ricorso
Disciplina l'effetto degli atti in caso di accoglimento dell'appello; il ricorrente chiedeva l'applicazione della sospensione degli effetti dell'accoglimento anche per le misure reali, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante per difetto di interesse e ha richiamato che l'applicabilità va valutata caso per caso.
Richiesto dal ricorrente per contestare la motivazione del provvedimento; la Corte ha valutato la motivazione del Tribunale adeguata rispetto ai requisiti richiesti.
Norma sulla confisca facoltativa, richiamata nella discussione sul periculum in mora e sulla necessità di motivazione quando si incide sulla proprietà.
Principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva dei necessari parametri specifici.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di riesame ex art. 322-bis c.p.p. il Tribunale ha piena cognizione dei presupposti del sequestro preventivo: può verificare autonomamente fumus e periculum, non essendo vincolato in modo meccanicistico ai soli motivi formalmente proposti dall'appellante.
- Quando il profitto del reato consiste in denaro (bene fungibile), la prova del nesso di pertinenzialità non richiede l'identificazione materiale delle specifiche banconote: l'accrescimento patrimoniale è idoneo a giustificare l'apprensione diretta delle somme.
- Il periculum in mora può fondarsi sulla concreta possibilità di dispersione del profitto illecito, specie se le indagini evidenziano modalità di trasferimento e frazionamento dei flussi finanziari che rendono probabile l'impossibilità di recupero senza misure cautelari.
- Le censure sulla proporzionalità delle misure cautelari richiedono deduzioni motivate e parametri specifici; attacchi generici alla sproporzione sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- La contestazione della legittimità dell'esecuzione immediata di una ordinanza di riesame richiede un interesse attuale e specifico: se il sequestro è già esecutivo e non viene prospettato un concreto pregiudizio temporaneo, la questione può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
- Nelle impugnazioni cautelari la Corte richiede che la motivazione del giudice di merito o del riesame non sia meramente apparente; tuttavia, vizi della motivazione assumono rilievo cassatorio soltanto se integrano violazione di legge o sono talmente carenti da rendere incomprensibile l'itinerario argomentativo.
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