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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16043/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale lamentava carenza di motivazione della Corte di appello in ordine alla ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90, richiamando in particolare la mancata valutazione di intercettazioni e di sentenze irrevocabili pronunciate nei confronti di correi che avrebbero attestato il ruolo gerarchico del Mosole. Il Mosole impugnava per violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 e per carenza/manifesta illogicità della motivazione riguardo la sussistenza dell'associazione dedita al narcotraffico (contestando l'interpretazione delle intercettazioni, la qualificazione delle cautele comunicative come indizio di associazione, l'assenza di cassa comune, l'assenza di mutualità fra coimputati e la differenza fra interessi personali e scopo collettivo). Inoltre Mosole sollevava questione di incostituzionalità dell'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90 per disparità tra minima e massima edittale e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena (richiamando orientamenti sulla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile/infondato il ricorso del Procuratore Generale perché esso si limitava ad una riesposizione fattuale e non offriva una evidenza obiettiva tale da disarticolare la ricostruzione del giudice di merito. I motivi di doglianza del Mosole sono stati ritenuti aspecifici o non consentiti in sede di legittimità poiché miravano a rimodulare la valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito. La Corte ha confermato la correttezza del percorso argomentativo della Corte di appello che aveva ricavato l'esistenza dell'associazione deducendo un quadro di elementi sintomatici (intercettazioni concordanti, viaggi esteri per approvvigionamenti, uso di utenze dedicate e cabine, pluralità di canali di approvvigionamento, ripartizione di ruoli, prosecuzione dell'attività nonostante arresti/sequestri). È stato inoltre puntualizzato che l'acquisizione di sentenze irrevocabili ex art. 238-bis cod. proc. pen. non vincola automaticamente il giudice di merito. Il ricorso principale è stato dunque respinto; la condanna di merito (Mosole condannato in appello a anni 6 e mesi 8 ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90) è sostanzialmente confermata e Mosole è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, con specifica menzione di profili di colpa nell'instaurazione del ricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74, comma 1

    menzionato in riferimento alla contestazione del reato associativo e alla pena edittale minima

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione di merito; la Corte ha rilevato che tale disposizione non è stata applicata dalla Corte di appello (che ha ritenuto la fattispecie ai sensi del comma 2) e che la censura sul punto era inadeguata in sede di legittimità

  • d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 2

    la Corte d'appello ha qualificato il fatto ai sensi di questo comma, irrogando la pena di anni 6 e mesi 8

    la sentenza di merito ha condannato Mosole ai sensi del comma 2; la Corte di Cassazione non ha disposto alcuna riforma di merito sulla qualificazione operata dai giudici di appello

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    richiamato nella doglianza sulla configurabilità dell'associazione e nella comparazione con la disciplina dichiarata in parte incostituzionale

    utilizzato nel dibattito difensivo sulla proporzionalità delle pene; la Corte non ha ritenuto la questione di incostituzionalità rilevante dato che il comma 1 dell'art. 74 non è stato applicato dai giudici di merito

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e

    richiamato nella motivazione come limite del sindacato di legittimità

    la Corte ha ricordato che non compete alla Cassazione riesaminare fatti, valutare attendibilità delle fonti o adottare diversa ricostruzione probatoria; il ricorso che si limita a tale tipo di doglianze è aspecifico e inammissibile

  • Codice di procedura penale, art. 238-bis

    menzionato riguardo all'acquisizione di sentenze irrevocabili dei correi

    la Corte ha affermato che l'acquisizione di sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 238-bis non comporta automatismo vincolante: i passaggi argomentativi delle sentenze acquisite non vincolano il giudice nella valutazione autonoma degli elementi probatori

  • Codice di procedura penale, art. 616

    art. 616 citato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso

    la Corte ha applicato l'art. 616 per la condanna del ricorrente (Mosole) al pagamento delle spese del procedimento in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 25, 27

    richiamati nella questione di costituzionalità sollevata dal Mosole

    la difesa ha invocato tali articoli per sostenere la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante perché il comma 1 dell'art. 74 non è stato applicato dai giudici di merito

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in sede di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: i motivi fondati su una diversa lettura fattuale o sulla scelta di una diversa gerarchia probatoria sono inammissibili o aspecifici
  • Per configurare il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario riscontrare elementi 'strutturali' o sintomatici (ripetitività delle condotte, divisione di ruoli, canali e mezzi dedicati, continuità nel tempo) che evidenzino un accordo durevole e una affectio societatis; non è richiesto che l'organizzazione sia complessa né che vi sia una cassa comune
  • L'acquisizione di sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. non vincola automaticamente il giudice chiamato a valutare autonomamente il materiale probatorio del processo; il giudice di merito deve però motivare il diverso apprezzamento
  • La mancanza di una cassa comune o la diversità degli interessi individuali tra gli associati non esclude di per sé l'esistenza di un'associazione criminale: è sufficiente un interesse durevole comune all'immissione di sostanze sul mercato e la consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività
  • Le questioni di costituzionalità relative a parametri sanzionatori possono essere ritenute irrilevanti se la norma contestata non è stata applicata nel caso concreto dai giudici del merito

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