Cassazione Penale, Sentenza n. 22490/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio motivazionale sostenendo l'inammissibilità dell'appello della parte civile per carenza di interesse, tenuto conto della formula di proscioglimento "perché il fatto non costituisce reato", che non avrebbe precluso l'azione civile; (2) errata applicazione della legge penale (richiamando artt. 43 e 646 c.p.) e vizio motivazionale relativamente alla riconosciuta responsabilità civile: il ricorrente ha dedotto che mancasse l'elemento soggettivo dell'appropriazione indebita poiché non sarebbe provata la conoscenza, da parte sua, dell'intimazione del concedente a restituire i veicoli (plico postale non ritirato) e non vi sarebbero atti dispositivi o un comportamento da "uti dominus" tali da integrare appropriazione indebita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato. Sul primo punto ha confermato l'orientamento di legittimità secondo cui la parte civile ha interesse ad impugnare una sentenza di proscioglimento anche se la formula è "il fatto non costituisce reato", non essendo le limitazioni all'efficacia del giudicato (art. 652 c.p.p.) ostative del diritto di impugnazione riconosciuto dall'art. 576 c.p.p.; la norma speciale introdotta dall'art. 573, comma 1-bis c.p.p. non si applicava al caso di specie. Sul merito, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha ritenuto pacifico che il ricorrente non avesse volontariamente restituito i tre automezzi, abbia rifiutato di pagare i canoni residui e il riscatto e abbia quindi conseguito un ingiusto profitto utilizzando i mezzi, con elementi probatori (comportamento, contestazioni economiche su uno solo dei contratti, telegramma/raccomandata non ritirata ma con contenuto analogo e trattative) idonei a dimostrare la volontà di trattenere i beni uti dominus. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma richiamata quale base formale del ricorso per cassazione proposto dal ricorrente; utilizzata per inquadrare la modalità di impugnazione.
Riconosce in termini generali il diritto di impugnazione nel processo penale alla parte civile; la Corte ne trae argomento per affermare lo ius impugnandi della parte civile anche dinanzi a sentenze di proscioglimento con formula "il fatto non costituisce reato".
Previene la limitazione dell'efficacia del giudicato penale nei confronti del processo civile; la Corte rileva che tali limitazioni non estinguono il diritto della parte civile di impugnare la sentenza penale.
art. 573, comma 1-bis c.p.p. (introdotto dall'art. 33 del d.lgs. 10/10/2022, n.150)
quando "la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"
La Corte precisa che tale disposizione si applica solo alle costituzioni di parte civile intervenute dopo il 30/12/2022; non è applicabile al caso di specie, pertanto non cambia l'analisi dell'ammissibilità dell'appello civile.
Richiamato dal ricorrente tra le norme cui sarebbe stata erroneamente applicata la legge penale; nel dispositivo della sentenza la Corte non accoglie le censure sull'applicazione normativa prospettate dal ricorrente.
Norma sull'appropriazione indebita: la Corte ricorda l'orientamento di legittimità secondo cui, nel leasing, non basta il mancato pagamento dei canoni, occorre la conoscenza da parte del debitore dell'intimazione alla restituzione e la manifestazione di comportamenti da "uti dominus"; nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto dimostrata tale volontà.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.
art. 23, comma 8 del d.l. 28/10/2020, n.137 (convertito)
Norma procedurale sulla trattazione scritta del procedimento in Cassazione utilizzata per la trattazione del procedimento nel caso di specie, in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini.
Massime di principio
- La parte civile ha interesse ad impugnare una sentenza penale di proscioglimento, anche se la formula è "perché il fatto non costituisce reato": l'efficacia limitata del giudicato penale non determina l'esclusione del diritto di impugnazione della parte civile.
- La norma speciale dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p. (rinvio al giudice civile per le impugnazioni per soli interessi civili) si applica solo ai casi con costituzione di parte civile successiva al 30/12/2022; va verificata la tempestività e la data di costituzione quando si valuta l'applicabilità.
- Nel rapporto di leasing la mera morosità nel pagamento dei canoni e la risoluzione contrattuale non sono di per sé idonee a integrare l'appropriazione indebita: è necessario dimostrare che il debitore sia venuto a conoscenza dell'intimazione alla restituzione e abbia manifestato comportamenti da proprietario (uti dominus) o atti dispositivi che provino la volontà di trattenere il bene.
- La mancata ricezione di una raccomandata/ plico non è automaticamente concludente: il giudice valuta l'insieme delle prove (comportamento del debitore, atti di disposizione, comunicazioni alternative come telegrammi, trattative) per inferire la consapevolezza e la volontà di non restituire.
- In sede di impugnazione per interessi civili il giudice penale di grado superiore può utilizzare le prove acquisite nel processo penale per decidere sulle pretese risarcitorie; la parte civile non è tenuta a rinunciare all'accertamento già svolto in sede penale per agire esclusivamente in sede civile.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e, se richiesto e provato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.
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