Cassazione Penale, Ordinanza n. 33437/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 26 novembre 2025, che aveva confermato la sua condanna per furto in abitazione aggravato. Con l'unico motivo ha denunciato violazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati ai sensi dell'art. 624 c.p., quale furto comune, anziché ai sensi dell'art. 624-bis c.p., quale furto in abitazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva motivato in modo congruo, richiamando in particolare la deposizione di una persona informata sui fatti, dalla quale risultava che gli immobili non erano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare e che vi si svolgevano non occasionalmente atti della vita privata, poiché i proprietari li utilizzavano nei fine settimana. Inoltre, le persone offese avevano qualificato gli immobili rispettivamente come abitazioni rurali e masseria; una di esse aveva riferito che gli autori si erano introdotti nella relativa unità attraverso la finestra del bagno. La Corte ha escluso anche la sussistenza di un travisamento decisivo della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo era manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei luoghi come privata dimora, funzionalmente destinati allo svolgimento di atti della vita privata, anche se non stabilmente abitati. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La qualificazione come furto in abitazione è applicabile quando l'immobile costituisce privata dimora, ossia quando, per caratteristiche e destinazione, è funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata.
La norma è stata invocata dal ricorrente quale qualificazione alternativa del fatto, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 624-bis c.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra la nozione di privata dimora rilevante ai fini del furto in abitazione anche un immobile non stabilmente abitato, quando, per le sue caratteristiche intrinseche e per la sua destinazione, sia funzionalmente destinato allo svolgimento non occasionale di atti della vita privata.
- La qualificazione di un immobile come privata dimora può essere desunta dalla sua concreta destinazione e dall'effettivo uso da parte dei titolari, anche limitato a determinati giorni della settimana, purché non si tratti di un uso meramente occasionale.
- La motivazione sulla qualificazione del luogo come privata dimora è adeguata quando individua gli elementi probatori dai quali risultano la non accessibilità dell'immobile a terzi senza il consenso del titolare e lo svolgimento in esso di atti della vita privata.
- La deduzione di un travisamento della prova non è decisiva quando le risultanze indicate nella sentenza di merito e quelle richiamate dal ricorso convergono nel qualificare l'immobile come abitazione rurale o masseria destinata alla vita privata.
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato è dichiarato inammissibile; tale esito comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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