Cassazione Civile, Ordinanza n. 07790/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di villette a schiera in Bologna, nelle quali i proprietari lamentavano gravi vizi delle pareti perimetrali esterne, consistenti in setolature, fessurazioni, lesioni passanti e distacco di parti dell'intonachino. Gli attori avevano convenuto la società venditrice/costruttrice chiedendo l'accertamento della responsabilità ex art. 1669 c.c. e la condanna all'eliminazione dei vizi oppure al risarcimento dei costi di riparazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritta l'azione, per difetto di prova sulla data di scoperta dei vizi, e aveva inoltre espresso dubbi sulla riconducibilità dei difetti all'art. 1669 c.c. In appello, i proprietari avevano censurato la decisione sostenendo sia la tempestività dell'azione sia l'applicabilità della garanzia per gravi difetti; la Corte d'appello aveva però rigettato il gravame ritenendo che non fosse stata specificamente impugnata una seconda autonoma ratio decidendi del primo giudice, relativa alla non riconducibilità dei vizi nell'alveo dell'art. 1669 c.c. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 346, 324, 329 e 100 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non censurata la seconda ratio del Tribunale; 2) e 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello, sia in punto di rispetto dei termini di cui all'art. 1669 c.c., sia in punto di riproposizione della domanda di applicabilità della garanzia; 4) violazione/falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. sulla presunta prescrizione/decadenza dell'azione. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo, assorbito il quarto, perché gli appellanti avevano in realtà censurato anche la ratio relativa all'inapplicabilità dell'art. 1669 c.c. e la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere su tale motivo di appello.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarato assorbito il quarto motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese. La decisione di rinvio è motivata dall'omessa pronuncia della Corte territoriale su uno specifico motivo di appello effettivamente proposto, relativo all'applicabilità dell'art. 1669 c.c. e alla tempestività della denuncia/azione. La questione sostanziale sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 1669 c.c. resta quindi da riesaminare nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
La norma è richiamata come fondamento della responsabilità del costruttore per gravi difetti dell'opera; la Corte non decide nel merito sulla sua applicabilità, ma precisa che la relativa questione doveva essere esaminata in appello perché specificamente devoluta.
Richiamato per contestare la dichiarata mancata riproposizione della censura in appello; la Corte ritiene invece che l'appello contenesse una specifica contestazione anche della seconda ratio decidendi.
Richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta violazione processuale.
Richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta violazione processuale.
Richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta violazione processuale.
La Corte lo reputa violato per omessa pronuncia su un motivo di appello specificamente proposto e dunque devoluto al giudice di secondo grado.
È la base formale dei motivi di ricorso, rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza per error in procedendo.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.
Massime di principio
- In appello, per evitare l'inammissibilità del gravame, la parte deve censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione di primo grado; tuttavia la valutazione sulla loro effettiva impugnazione deve essere compiuta in base al contenuto sostanziale dell'atto di appello, non a una lettura meramente formale.
- Sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice d'appello ometta di pronunciarsi su un motivo di gravame che abbia effettivamente investito una questione decisiva devoluta con specificità.
- Quando il giudice di primo grado fonda la decisione su una duplice ratio decidendi, il motivo di appello che contesti entrambe le ragioni deve essere esaminato integralmente dal giudice del gravame; l'omesso esame di una di esse impone la cassazione con rinvio.
- In sede di legittimità, la censura di omessa pronuncia assorbe la questione di merito quando la sentenza impugnata va cassata per un error in procedendo che impedisce l'esame delle questioni sostanziali devolute.
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