Cassazione Penale, Ordinanza n. 33323/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per concorso in furto aggravato e ricettazione, lamentando tre profili: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; il diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno; l'omessa esclusione della recidiva specifica reiterata. In fatto, la condanna di merito è stata pronunciata per un episodio di furto con aggravanti e per il successivo reato di ricettazione, con pena detentiva e pecuniaria. La censura difensiva mira a ridurre il trattamento sanzionatorio e a contestare il giudizio di maggiore colpevolezza/pericolosità fondato sui precedenti e sulla serialità dei fatti. La Corte di cassazione ritiene i motivi infondati e, per la natura delle doglianze, inammissibili, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito su apprezzamenti discrezionali già adeguatamente motivati dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e non sindacabile in sede di legittimità la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l'assenza di elementi positivi e, in negativo, i precedenti specifici e la serialità dei furti, indicativi di professionalità, organizzazione e abitualità. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità, considerando il valore dei beni sottratti, pari a diverse centinaia di euro. Quanto alla recidiva specifica reiterata, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione richiede un apprezzamento concreto della riprovevolezza e pericolosità del reo; nel caso concreto ha giudicato congrua la motivazione di merito che aveva valorizzato le modalità organizzative del furto e le plurime condanne irrevocabili per reati omogenei. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica i motivi di ricorso dedotti, relativi a violazione di legge e vizio di motivazione, ma le censure sono ritenute non idonee a superare la valutazione di merito.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi, sulla base di un giudizio di fatto del giudice di merito non sindacabile se congruamente motivato.
l'attenuante della speciale tenuità del danno è esclusa quando il valore del bene sottratto non consente di qualificare tenue l'offesa patrimoniale.
gli elementi rilevanti per il trattamento sanzionatorio possono essere valutati anche singolarmente, se ritenuti preponderanti, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche.
richiamato nel titolo di reato come concorso di persone nel reato.
norma incriminatrice del furto contestato nel caso concreto.
aggravanti del furto richiamate nella condanna di merito.
norma incriminatrice della ricettazione contestata nel caso concreto.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
gli elementi di personalità del reo, l'entità del reato e le modalità dell'azione possono fondare il giudizio sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice di merito non riscontri elementi positivi a favore dell'imputato e motivi il diniego richiamando dati negativi, come precedenti specifici, serialità dei fatti e indici di professionalità o abitualità.
- Il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica sul valore non esiguo del bene sottratto o sul concreto disvalore patrimoniale del fatto.
- La valutazione della recidiva richiede un apprezzamento in concreto della pericolosità e della riprovevolezza della condotta, fondato su natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, modalità esecutive e precedenti; tale apprezzamento rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivato.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito quando la decisione impugnata abbia affrontato in modo congruo e non contraddittorio i parametri rilevanti per attenuanti e recidiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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