Cassazione Penale, Sentenza n. 50743/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150) per ottenere un'ulteriore diminuzione di un sesto della pena inflitta con sentenza di giudizio abbreviato, sostenendo che la norma riguardi la fase di esecuzione e sia immediatamente applicabile durante tutto il tempus di esecuzione indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza; deduceva inoltre che, essendo la disposizione migliorativa, dovrebbe applicarsi anche a sentenze già definitive.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. sia una norma di natura processuale collegata al meccanismo dell'irrevocabilità determinata dalla mancata impugnazione e sia dunque soggetta al principio tempus regit actum: la disciplina è applicabile solo alle sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della norma. Inoltre la Corte ha escluso l'applicazione della lex mitior perché il quarto comma dell'art. 2 c.p. esclude la retroattività favorevole rispetto a decisioni già irrevocabili e la lex mitior si riferisce alle disposizioni che disciplinano reati e pene. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
«quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione»
La Corte interpreta la disposizione come norma di natura processuale/di esecuzione che presuppone che la irrevocabilità sia derivata dalla mancata impugnazione intervenuta dopo l'entrata in vigore della norma; perciò si applica solo alle sentenze divenute definitive dopo l'entrata in vigore del d.lgs. che l'ha introdotta.
Atto normativo che ha introdotto l'art. 442, comma 2-bis; la modifica è stata considerata operativa solo per i procedimenti o gli effetti sostanziali/processuali verificatisi dopo la sua entrata in vigore.
art. 2, quarto comma, cod. pen.
La norma esclude l'applicazione della lex mitior rispetto a decisioni ormai irrevocabili; la Corte la richiama per affermare che la retroattività favorevole delle norme penali sostanziali non opera sulle sentenze già definitive.
principio 'tempus regit actum'
Principio per cui le norme processuali si applicano in base al tempo in cui l'atto/processo si svolge: le innovazioni processuali non si applicano ai procedimenti già conclusi o alle decisioni già irrevocabili alla data di entrata in vigore.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545 - 01)
Decisione richiamata a sostegno del principio già consolidato che la disciplina nuova non si applica se, alla data di entrata in vigore, il procedimento è pendente in fase di impugnazione o la sentenza è già irrevocabile.
Massime di principio
- Le modifiche di natura processuale o che riguardano effetti processuali (es. riduzioni comminate dall'ufficio esecuzione) sono soggette al principio tempus regit actum e, in genere, non si applicano retroattivamente alle sentenze già divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della norma.
- La lex mitior favorevole opera per le norme sostanziali (reati e pene) e non produce effetti rispetto a decisioni già irrevocabili; pertanto una norma migliorativa di natura sostanziale può applicarsi solo se la sentenza non è ancora definitiva.
- Se il beneficio normativo è legato alla mancata impugnazione (meccanismo premiale), è necessario che la mancata impugnazione si verifichi dopo l'entrata in vigore della norma perché il giudice dell'esecuzione possa operare la riduzione.
- In casi simili, verificare sempre la data di divenuta irrevocabile della sentenza rispetto alla data di entrata in vigore della nuova norma e qualificare la natura della norma (processuale vs sostanziale) prima di avanzare istanze di applicazione retroattiva.
- Quando la sentenza è già definitiva, le possibilità pratiche sono limitate: valutare altre strade (es. rimedi straordinari, revisione, istanze basate su fatti o profili procedurali non ancora esauriti) ma non confidare nell'applicazione automatica di nuove disposizioni processuali o nella lex mitior quando la irrevocabilità è antecedente alla riforma.
- Per ottenere un beneficio normativo del genere è determinante agire tempestivamente: se la riforma è intervenuta mentre la possibilità di impugnazione era ancora aperta, valutare l'opportunità di eventuali atti processuali compatibili per conservare i diritti derivanti dalla nuova disciplina.
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