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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4342/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati dal Tribunale dell'Aquila per il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) per rumori prodotti da una palestra situata in un complesso condominiale. In Cassazione hanno contestato che la condanna si fosse basata esclusivamente su un rilievo fonometrico (accertamento ARTA che segnala un lieve superamento del limite differenziale) e su dichiarazioni circoscritte, mentre la maggior parte dei condomini aveva riferito di non essere stata disturbata. Hanno sostenuto che il reato penale richiede la lesione della tranquillità di una "collettività indistinta" o di un numero indeterminato di persone e che mancherebbe prova della diffusività e della lesività delle immissioni sonore; inoltre hanno censurato la mancata considerazione di verifiche negative svolte in altra data e l'asserito travisamento delle prove testimoniali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la sentenza di merito non avesse fondato la condanna solo sul rilievo fonometrico, ma su un quadro probatorio complessivo che comprendeva le misurazioni ARTA, le deposizioni di più testimoni non contigui al locale (che riferivano percezione della musica anche a distanza), e l'osservazione dell'agente di polizia giudiziaria (tra l'altro il vibrare di bicchieri, indice della potenza delle onde sonore). La Corte ha ricordato il principio consolidato secondo cui il reato di cui all'art. 659 c.p. è integrato quando le emissioni rumorose travalicano la normale tollerabilità e sono potenzialmente idonee a disturbare un numero indeterminato di persone; non è necessario che tutte le persone effettivamente si lamentino. Non essendo stata dimostrata alcuna specifica vicenda di travisamento dei fatti dalla difesa, il giudizio di fatto del Tribunale è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare, per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, l'importo equitativamente fissato di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è stata respinta per carenza di apporto difensivo utile alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    La norma tutela la tranquillità pubblica contro emissioni sonore che travalicano la normale tollerabilità; la sua configurabilità richiede che i rumori siano potenzialmente idonei a disturbare un numero indeterminato di persone, anche se non tutte si siano effettivamente lamentate

  • art. 10, comma 2, L. 447/1995

    Riferimento alla normativa tecnica e ai limiti di emissione/immisione sonora; l'accertamento fonometrico previsto dalla legge costituisce elemento tecnico valutabile insieme ad altri elementi probatori

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito di riproduzione dei motivi nel ricorso per cassazione; i motivi devono essere formulati nei limiti previsti, con conseguente possibile inammissibilità se non rispettati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 659 c.p. non è necessario che tutti gli abitanti di un condominio si lamentino: è sufficiente dimostrare che le emissioni sonore superano la normale tollerabilità e sono potenzialmente idonee a disturbare un numero indeterminato di persone (es. più unità abitative, anche non contigue).
  • Le misurazioni fonometriche (accertamenti tecnici) possono costituire prova valida, ma devono essere valutate congiuntamente ad altri elementi di fatto (testimonianze, osservazioni di agenti, effetti materiali come vibrazioni) per accertare intensità e diffusività del rumore.
  • La valutazione della attendibilità e della gravità del disturbo è rimessa al giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo in presenza di concreto travisamento del materiale probatorio o vizio motivazionale specificamente indicato.
  • La sporadicità o l'assenza di lamentele formali da parte di molti condomini non esclude automaticamente la rilevanza penale se risulta l'idoneità delle emissioni a raggiungere e disturbare una cerchia indeterminata di persone.
  • In sede di legittimità la difesa deve indicare con precisione l'errore di fatto o di diritto compiuto dal giudice di merito; doglianze generiche o non specificamente fondate possono condurre all'inammissibilità del ricorso.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può irrogare sanzioni processuali (spese, contributi alla Cassa delle ammende) soprattutto se ravvisa profili di colpa nella determinazione della impugnazione.

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