Cassazione Penale, Sentenza n. 8106/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e per la detenzione illegale di arma comune da sparo (capo 34). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge sul giudizio di gravità indiziaria, contestando la valutazione probatoria fondata su conversazioni telefoniche, messaggi WhatsApp, foto e su elementi di perquisizione; sosteneva anche che la valutazione del pericolo di recidiva fosse erronea perché i precedenti erano datati e non vi erano fatti nuovi dopo il 1.2.2020. Inoltre proponeva un motivo aggiunto lamentando valutazioni asimmetriche rispetto a un coindagato il cui titolo cautelare era stato annullato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la ricostruzione del Tribunale di merito che, sulla base di un compendio probatorio (conversazioni, messaggistica, esiti di perquisizione e ruoli individuati nella struttura criminale), ha ravvisato l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e la partecipazione del ricorrente. Quanto alla pistola, la disponibilità è stata considerata dimostrata dalla convivenza nella casa del padre e dal contenuto delle conversazioni. Anche il pericolo di reiterazione è stato ritenuto sussistente alla luce dei precedenti specifici e della personalità dell'indagato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
La Corte ha ritenuto che, alla luce delle conversazioni, della messaggistica e degli accertamenti, sussistessero gravi indizi di appartenenza a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; ha richiamato il principio per cui la diversità degli scopi individuali non esclude il reato associativo, poiché gli interessi individuali si assorbono nella finalità comune.
Il Tribunale ha ritenuto non superata la presunzione di pericolosità sociale ai fini della custodia cautelare, considerando i precedenti specifici e il ruolo dell'indagato; la misura custodiale è stata confermata in mancanza di elementi concreti che escludessero il rischio di pericolosità e di nuovi contatti con la rete criminale.
Massime di principio
- Per impugnare con successo una custodia cautelare è necessario contestare in modo specifico e motivato le fonti di prova indicate dal giudice (conversazioni, messaggi, esiti di perquisizione), offrendo spiegazioni alternative o elementi che ne scalfiscano la attendibilità o significatività.
- Nel reato associativo la presenza di interessi o utili divergenti tra i partecipi non esclude automaticamente l'associazione: conta la partecipazione a un progetto comune e il contributo concreto alla struttura criminale.
- Conversazioni e messaggistica, se interpretate coerentemente con altri elementi (perquisizioni, foto, comportamenti), possono fondare la gravità indiziaria sia per l'associazione che per la disponibilità di armi; il solo carattere non univoco dei colloqui non basta se inserito in un quadro probatorio complessivo.
- La valutazione del pericolo di recidiva tiene conto dei precedenti specifici e della personalità dell'indagato; precedenti anche datati possono continuare a influire se non emergono elementi concreti di ravvedimento o inattività criminale significativa e recente.
- Decisioni favorevoli a coindagati (es. annullamento di misure) non producono automaticamente effetti estensivi: il giudice deve valutare separatamente la posizione e le prove relative a ciascun indagato.
- Motivi nuovi o aggiunti in cassazione possono essere dichiarati inammissibili se non adeguatamente tempestivi o se non affrontano in modo specifico la motivazione del provvedimento impugnato.
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