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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11943/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato estinta per effetto di indulto la pena inflitta a Condorelli. Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 1, comma 3, della L. 241/2006 per la sussistenza di una causa ostativa: Condorelli aveva commesso, il 1° settembre 2007, un reato di cui all'art. 73, primo comma, DPR 309/90 per il quale è stata poi inflitta una condanna a 5 anni di reclusione e 18.000 euro di multa (sentenza irrevocabile 22/09/2010). Il giudice di merito aveva comunque disposto l'estinzione della pena nonostante la ricorrenza della causa ostativa prevista dalla norma sull'indulto.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 241/2006, è sufficiente che il delitto non colposo sia stato commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge (indipendentemente dal fatto che la relativa condanna sia divenuta irrevocabile entro tale termine). Poiché sussisteva la condizione ostativa al momento della concessione dell'indulto, l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. d) c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3

    L'art. 1, comma 3, impedisce gli effetti dell'indulto quando, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge, l'interessato abbia commesso un delitto non colposo punito con pena detentiva non inferiore a due anni: la decisione interpreta il requisito temporale come riferito alla data di commissione del reato, non alla data di irriducibilità della condanna.

  • DPR 309/1990, art. 73, primo comma

    Indica il reato per cui Condorelli è stato poi condannato; nella valutazione della causa ostativa rileva la natura non colposa e la pena inflitta (>=2 anni).

  • Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. d)

    Consente l'annullamento senza rinvio dell'atto impugnato: la Corte lo ha applicato perché l'illegittimità dell'ordinanza era manifesta e il provvedimento doveva essere definitivamente annullato.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021, Liuzzo, Rv. 281891-01)

    Conferma il principio secondo cui, ai fini della revoca dell'indulto, è sufficiente che il reato sia stato commesso entro il quinquennio di riferimento, senza che sia necessario che la condanna sia divenuta irrevocabile entro tale termine.

Massime di principio

  • Per verificare la sussistenza di una causa ostativa all'indulto va preso in considerazione il momento della commissione del reato entro il quinquennio di riferimento, non la data di irrevocabilità della sentenza.
  • I reati non colposi puniti con pena detentiva non inferiore a due anni commessi nel periodo ostativo impediscono la concessione o fanno venir meno gli effetti dell'indulto anche se la condanna diventa definitiva in data successiva al periodo.
  • Il giudice dell'esecuzione deve accertare preliminarmente l'eventuale esistenza di cause ostative prima di dichiarare l'estinzione per indulto; l'omissione di tale verifica comporta illegittimità del provvedimento.
  • Se la illegittimità è manifesta e la soluzione è univoca sulla base della normativa e della giurisprudenza consolidata, la Corte può annullare l'atto impugnato senza rinvio.
  • In casi simili vanno esaminate con attenzione: a) la data di commissione del reato ostativo; b) la natura del reato (non colposo) e la misura della pena inflitta; c) la normativa sull'indulto applicabile e la giurisprudenza interpretativa.

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