Cassazione Penale, Sentenza n. 13187/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Perrozzi impugna il diniego, da parte del Tribunale di Latina, alla revoca della confisca di prevenzione riguardante beni a lui intestati o riferibili. La domanda di revoca era fondata sulla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui consente l'applicazione della misura anche ai soggetti ricondotti all'art. 1, comma 1, lett. a) ("coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi"). Il Tribunale aveva respinto la revoca ritenendo che la confisca fosse comunque fondata sulla distinta e assorbente fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. b). Il ricorrente deduce che il decreto di applicazione della confisca fosse basato cumulativamente su entrambi i profili (lett. a e lett. b) e quindi occorreva verificare se, alla luce della sentenza costituzionale, il provvedimento conservasse coerenza logica e fattuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento del Tribunale di Latina per incompetenza funzionale a decidere sull'istanza di revoca per il vizio derivante dalla sentenza costituzionale. Ha ritenuto che il rimedio corretto per far valere il difetto originario dei presupposti della confisca, quando esso riguardi la fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), sia la revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, da proporre davanti alla Corte d'appello del distretto (art. 11 c.p.p.), e non l'incidente di esecuzione innanzi al giudice dell'esecuzione. Di conseguenza la Cassazione ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia, territorialmente competente per il giudizio di revocazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. a)
"coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi"
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 24/2019, ha reso insuscettibile di applicazione la parte della disciplina (art.16) che estendeva la confisca di prevenzione anche a questa categoria; per i provvedimenti fondati su tale fattispecie il rimedio idoneo è la revocazione ex art. 28, comma 2.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b)
"coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"
Se la confisca è stata motivata esclusivamente o in via assorbente su questa fattispecie (tenore di vita/proventi illeciti), la decisione della Corte costituzionale su art.16 non incide sulla sua applicabilità; diversamente, occorre valutare la coerenza del provvedimento quando la motivazione risulti cumulativa.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 16
"legge dichiarata incostituzionale nella parte in cui stabilisce che detta misura di prevenzione patrimoniale si applichi anche ai soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, lett. a)"
La pronuncia costituzionale ha eliminato la possibilità di applicare la misura di prevenzione ai soggetti individuati dalla lett. a) nella parte in cui l'applicazione era prevista da art. 16; ciò produce un vizio originario dei provvedimenti basati su tale normativa.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28, comma 2
Stabilisce il rimedio della revocazione contro i provvedimenti definitivi di confisca di prevenzione: è il mezzo procedurale corretto per far valere il difetto dei presupposti a seguito della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale.
Determina la competenza territoriale delle Corti d'appello per il giudizio di revocazione, indicando la Corte d'appello del distretto competente a ricevere la domanda ex art. 28.
Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019
"dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 16 d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui esso stabilisce che detta misura ... si applichi anche ai soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, lett. a)"
Ha inciso sul regime della confisca di prevenzione, rendendo inapplicabile la norma laddove fondava la misura su soggetti della lett. a), con effetti sui provvedimenti adottati anteriormente alla sentenza.
Cass. Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)
Giurisprudenza di legittimità che conferma la necessità di utilizzare la revocazione (art. 28) per i provvedimenti di confisca fondati sulla pericolosità generica di cui alla lett. a) e distingue il rimedio dall'incidente di esecuzione.
Cass. Sez. 1, n. 34027 del 01/10/2020 (Falaschi)
Affermata la natura di incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione quando chiamato a decidere su materia riservata ad altro rimedio; tale incompetenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Se una confisca di prevenzione è impugnata sulla base della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale che ha inciso sulle fattispecie di pericolosità generica (art.1 lett. a) / art.16), il rimedio corretto è la revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, da proporre davanti alla Corte d'appello competente per territorio (art. 11 c.p.p.).
- Il giudice dell'esecuzione non è competente a decidere sull'istanza di revocazione fondata sul difetto originario dei presupposti derivante dalla sentenza costituzionale; la sua incompetenza è di natura funzionale e può essere rilevata d'ufficio in ogni fase del giudizio.
- Quando il provvedimento di applicazione della confisca richiama in modo cumulativo sia la fattispecie di cui alla lett. a) sia la lett. b), occorre verificare la coerenza e l'autonomia della motivazione: se la misura poggia in via assorbente solo sulla lett. b) la pronuncia costituzionale su art.16 potrebbe non avere rilievo; se invece la lett. a) è elemento decisivo, va esperita la revocazione.
- È opportuno, in caso di dubbio sulla base giuridica del provvedimento definitivo di confisca, proporre il rimedio straordinario previsto dal d.lgs. n. 159/2011 (art. 28) dinanzi alla Corte d'appello competente, anziché ricorrere a strumenti incidentali presso il giudice dell'esecuzione.
- La trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente è la conseguenza procedurale quando la Cassazione accerta incompetenza funzionale del giudice che ha deciso il ricorso originario.
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