Cassazione Civile, Ordinanza n. 18129/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato agli ex soci e alla società avvisi di accertamento per IRPEF 2006, contestando l'omessa dichiarazione di una plusvalenza imponibile derivante dalla cessione di azienda del 26 novembre 2006. I contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo, tra l'altro, che la plusvalenza fosse stata erroneamente determinata perché, al momento della cessione dell'azienda, era stata conservata la proprietà superficiaria del suolo sul quale insisteva il chiosco ceduto. La CTP aveva annullato gli atti, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che con la cessione dell'azienda fosse stata trasferita anche la proprietà superficiaria e che, pertanto, vi fosse una plusvalenza imponibile non dichiarata. In cassazione i contribuenti avevano proposto quattro motivi, ma nelle more avevano dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo la documentazione del pagamento della prima rata e poi della seconda rata, nonché l'assenza di diniego dell'Agenzia entro il termine previsto e l'assenza di istanza di trattazione del giudizio.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito dei quattro motivi di ricorso perché ha preso atto dell'adesione dei ricorrenti alla definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, e della conseguente mancanza di diniego dell'Amministrazione entro il termine di legge e di richiesta di trattazione del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
comma 12; comma 13; ult. periodo
La domanda di definizione agevolata, se tempestivamente presentata e seguita dal pagamento previsto, impedisce la prosecuzione del giudizio quando non intervenga il diniego dell'Amministrazione entro il termine stabilito e non sia chiesta la trattazione della causa; in tal caso il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata quale fonte della definizione agevolata.
art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale base normativa per la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata di una controversia tributaria e prova l'adempimento degli oneri richiesti, il giudice non deve esaminare i motivi di ricorso nel merito se il procedimento definitorio ha prodotto l'effetto estintivo previsto dalla legge.
- Nel processo tributario, l'assenza di diniego dell'Ufficio entro il termine previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata, unita alla mancata richiesta di trattazione della causa, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- In presenza di una causa estintiva sopravvenuta collegata a una procedura di definizione agevolata, le spese restano normalmente a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge.
- rami
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