Cassazione Penale, Sentenza n. 15856/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla qualificazione e alla gravità indiziaria del reato contestato (concorso esterno in associazione mafiosa, artt. 110 e 416-bis c.p.). Il ricorrente censurava la carenza della piattaforma indiziaria e l'omessa risposta del Tribunale alle specifiche deduzioni difensive relative a due episodi chiave: la vicenda del parcheggio e quella relativa al presunto episodio di usura a carico di Eugenio Saullo. Venivano altresì contestate l'utilizzabilità e la valutazione delle dichiarazioni di collaboratori e di intercettazioni ritenute scarse, generiche o prive di riscontri, la mancata dimostrazione dello scambio di vantaggi e dell'effettivo apporto causale del ricorrente alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio, nonché la carenza motivazionale in ordine alle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura. In sede di cassazione la difesa ha inoltre prodotto documentazione sopravvenuta ritenuta dalla Corte come materiale che comporta valutazioni di merito e dunque non ammissibile in questa sede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi con riferimento alla carenza motivazionale circa la gravità indiziaria. Ha dichiarato irricevibili le produzioni documentali sopravvenute introdotte in cassazione in quanto implicano valutazioni di merito e non costituivano prova nuova ammissibile. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame, invitando il tribunale a colmare le carenze motivazionali indicate e a valutare compiutamente le censure difensive sui singoli profili (in particolare la consistenza degli elementi indizianti, l'efficienza causale del presunto contributo dell'Artese e l'elemento soggettivo). Non è stata decisa in questa sede la questione di merito sulla responsabilità penale, che rimane oggetto del nuovo esame.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla partecipazione al reato e alla ricostruzione del concorso; va valutato insieme all'art. 416-bis per definire il ruolo causale e soggettivo del concorrente esterno.
Norma centrale: la Corte ribadisce l'interpretazione consolidata (Sezioni Unite Mannino) secondo cui il concorso esterno richiede un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, con efficacia causale per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione e valutazione ex post della sua incidenza; la mera disponibilità o contiguità non è sufficiente.
Richiamato in tema di presunzioni e rilievi probatori; la Corte censura l'uso di elementi indiziari non corroborati e la mancata verifica dei contrapposti segni di prova.
Regola sulla valutazione delle prove: la Corte sottolinea l'obbligo di motivare la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori e di confrontarsi con le censure difensive in ordine alla loro attendibilità e rilevanza.
Invocato in relazione alla produzione di atti e documenti; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta in cassazione costituisse materia che richiede valutazioni di merito e perciò non fosse ammissibile in questa sede.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla sintesi dei motivi di ricorso; implicazioni formali sulla corretta esposizione delle censure.
Richiama l'obbligo del tribunale del riesame di esaminare compiutamente le censure difensive emerse in udienza; la Corte rileva che tale obbligo non è stato adempiuto sufficientemente.
Massime di principio
- Per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è necessario dimostrare un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario con efficacia causale al rafforzamento o alla conservazione dell'associazione; la valutazione va effettuata ex post e non si può fondare su mere manifestazioni di disponibilità.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori richiedono espressa e adeguata motivazione circa la loro attendibilità, congruenza temporale e riscontri fattuali; dichiarazioni generiche o datate senza corroborazioni non bastano a fondare gravità indiziaria.
- Il giudice del riesame deve rispondere in modo puntuale alle censure difensive sollevate in udienza; omissioni o risposte generiche sulla piattaforma indiziaria possono determinare l'annullamento del provvedimento cautelare in sede di legittimità.
- Documenti prodotti per la prima volta in cassazione sono, di regola, inammissibili se la loro valutazione richiede stime di fatto o apprezzamenti di merito; vanno invece prodotti nei gradi di merito salvo particolari eccezioni previste dalla legge.
- Nelle decisioni cautelari il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari (necessità, proporzionalità, adeguatezza della misura) deve essere motivato separatamente e con verifica continua, non limitandosi a richiamare presunzioni.
Testo integrale
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