Cassazione Penale, Ordinanza n. 29172/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino per il tentativo di furto in abitazione e per il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Il ricorso, però, è stato presentato personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in un momento successivo all'entrata in vigore della modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla l. n. 103/2017. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio un vizio formale che rendeva il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, senza ministero di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. come modificato dalla l. n. 103/2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo come base della contestazione del capo 1, in combinazione con l'art. 624-bis c.p., per indicare il tentativo di furto in abitazione.
Richiamato solo come norma incriminatrice del capo 1 contestato e confermato nei gradi di merito.
Richiamato come norma incriminatrice del capo 2 contestato e confermato nei gradi di merito.
Salvo che la parte non vi provveda personalmente
La Corte richiama la modifica introdotta dalla l. n. 103/2017 che ha soppresso l'inciso; ne deriva che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La legge ha modificato l'art. 613 c.p.p., eliminando la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al presupposto dell'assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più sufficiente la proposizione personale della parte.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione qualificata può essere dichiarata senza formalità di procedura.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
- La verifica sull'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità costituisce un passaggio necessario per l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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