Sentenza n. 512/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno emesso dalla Questura della Provincia di Verona in data-OMISSIS-; - del provvedimento di revoca del visto nr.-OMISSIS- emesso dal Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) il -OMISSIS--OMISSIS-; - dell’atto di “archiviazione” emesso in data-OMISSIS--OMISSIS- dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno dell’autorizzazione al lavoro stagionale – Nulla osta nr. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca, qualificata dall’amministrazione come archiviazione per istanza disconosciuta, del nulla osta al lavoro stagionale, con conseguente revoca del visto d’ingresso e diniego del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Salerno che, mediante il portale informatico SPI 2.0, risultava aver archiviato il nulla osta al lavoro stagionale per “istanza disconosciuta”, nonché i successivi provvedimenti di revoca del visto d’ingresso e diniego del permesso di soggiorno. Ha dedotto: violazione degli artt. 4, 5, 9 e 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 13, comma 2, del d.P.R. 394/1999, eccesso di potere, contraddittorietà e difetto di istruttoria, sostenendo che il tempo trascorso dal rilascio del nulla osta e il regolare ingresso in Italia avessero consolidato un affidamento sul buon esito della procedura, con eventuale rilascio di un permesso per attesa occupazione; violazione dell’art. 24-bis del d.lgs. 286/1998, assumendo che il lavoratore non dovesse subire le eventuali irregolarità dichiarative o documentali della parte datoriale; violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, per mancato preavviso di revoca e mancata esplicitazione delle ragioni e degli accertamenti posti a fondamento della decisione. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito documentazione, rilevando che l’amministrazione non era in grado di produrre un formale provvedimento di revoca, ma soltanto schermate del portale e una relazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, qualificando l’atto prefettizio non come mera archiviazione priva di effetti, ma come revoca del nulla osta, autonomamente lesiva e presupposta rispetto alla revoca del visto e al diniego del permesso di soggiorno. Nel merito ha accolto il terzo motivo, ritenendo manifesta la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. La revoca risultava desumibile soltanto da uno screenshot recante “pratica archiviata” e da un foglio di dettaglio con la dicitura “istanza disconosciuta”; non erano conoscibili la natura e le ragioni del disconoscimento, gli accertamenti svolti sulla parte datoriale né i documenti acquisiti. L’amministrazione aveva inoltre ammesso che la procedura informatica consentiva la selezione di una motivazione precompilata senza emissione di un provvedimento espresso e motivato e senza prova della relativa notifica. Il Collegio ha affermato che le esigenze di celerità e la digitalizzazione dei procedimenti non possono eliminare il contraddittorio procedimentale e l’obbligo di motivazione, soprattutto quando si esercita un potere di secondo grado sfavorevole al destinatario. La selezione di una voce in un menu informatico non è sufficiente a motivare la revoca e non può essere integrata da motivazioni postume in giudizio. Accolto il ricorso, il TAR ha annullato la revoca del nulla osta e, per invalidità derivata, la revoca del visto e il diniego del permesso di soggiorno, facendo salve le successive valutazioni dell’amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Il preavviso di rigetto deve essere assicurato anche nel procedimento volto alla revoca del nulla osta lavorativo, consentendo all’interessato di partecipare prima dell’adozione della determinazione sfavorevole.
La procedura relativa al lavoro stagionale può comportare verifiche successive all’ingresso dello straniero, ma tali verifiche devono svolgersi nel rispetto delle garanzie procedimentali e motivazionali.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Il diritto a una buona amministrazione impedisce che l’utilizzo di procedure informatiche comprometta integralmente il contraddittorio e la conoscibilità delle ragioni della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento dei dati identificativi contenuti nel provvedimento, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal Collegio insieme alla disciplina nazionale a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta lavorativo, quale atto di secondo grado sfavorevole al destinatario, non può essere validamente adottata senza il previo contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 10-bis della l. 241/1990, salvo che ricorra una specifica e comprovata ragione derogatoria prevista dalla legge.
- La digitalizzazione del procedimento amministrativo e l’utilizzo di portali informatici non consentono di sostituire un provvedimento espresso e motivato con la mera selezione di una voce precompilata o con una schermata recante l’esito della pratica.
- Anche quando l’amministrazione esercita attività connotata da esigenze di celerità o da profili vincolati, il provvedimento sfavorevole deve rendere conoscibili le ragioni della decisione, gli accertamenti compiuti e il percorso logico-giuridico seguito; tali carenze non possono essere colmate mediante motivazione postuma sviluppata nel giudizio.
- L’illegittimità dell’atto presupposto di revoca del nulla osta determina, per invalidità derivata, l’annullamento degli atti consequenziali di revoca del visto d’ingresso e di diniego del permesso di soggiorno.
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