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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04372/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo violato l'art. 581, lett. d), c.p.p. per assoluta genericità dei motivi, causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando che non sarebbe stata accertata la ricorrenza di cause di non punibilità, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico: la ricorrente si era limitata a chiedere l'annullamento della sentenza senza specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della censura, né individuare profili concreti di criticità rispetto alla motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; il ricorso investiva l'affermazione di responsabilità per tale fattispecie, ma la Corte non è entrata nel merito per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la domanda; la loro mancanza integra genericità dei motivi.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    La violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., per assoluta genericità dei motivi, costituisce causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente una richiesta di annullamento formulata in termini apodittici: occorre indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ciascun motivo.
  • La deduzione di violazione di legge o di vizi della decisione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di affermazioni generiche non consente il controllo di legittimità.
  • L'assoluta genericità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa entrare nel merito delle censure sulla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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