Cassazione Penale, Sentenza n. 03332/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila perché, a loro avviso, il giudice del rinvio non ha rispettato il dictum della sentenza rescindente (v. art. 627 c.p.p.) e ha rivalutato il materiale probatorio in senso accusatorio. Sostengono che non sussisteva dolo: la timbratura di uscita effettuata dal coniuge sarebbe servita solo a chiudere il ciclo giornaliero e la regolarizzazione ex post mediante una mail cumulativa di richiesta permessi e le procedure previste dal manuale operativo dell'applicativo Perseo avrebbero potuto sanare le irregolarità di timbratura. Hanno richiamato dichiarazioni testimoniali in senso favorevole all'ipotesi di una regolarizzazione a posteriori e l'assenza di intento ingannatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il giudice del rinvio potesse rivalutare il compendio probatorio e che la Corte d'appello avesse motivato coerentemente la conclusione sulla sussistenza del reato di falsa attestazione della presenza in servizio (art. 55 quinquies d.lgs. 165/2001). È stato affermato che la timbratura di uscita apposta dal marito ha creato nel sistema una rappresentazione falsa di continuità della prestazione e che il dolo richiesto è dolo generico (coscienza e volontà di rappresentare il falso), indipendentemente dall'eventuale danno patrimoniale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende. È stata disposta la comunicazione telematica del dispositivo all'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 55 quater comma 1-bis e art. 55 quinquies d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
La norma punisce la falsa attestazione della presenza in servizio anche mediante avvalimento di terzi; integra il reato la condotta che renda nel sistema la falsa rappresentazione della prestazione. Il dolo è generico (coscienza e volontà di attestare il falso); non è necessario dimostrare un danno patrimoniale.
Richiamata in precedenza come causa di non punibilità per particolare tenuità nel giudizio di merito, la sua applicazione deve essere valutata alla luce della ricostruzione fattuale; qui la Corte ha ritenuto prevalente la prova della falsità attestata.
Il ricorrente ha invocato la violazione di tale articolo lamentando il mancato rispetto del dictum della sentenza rescindente; la Corte ha stabilito che, se l'annullamento investe la motivazione, il giudice del rinvio ha ampi poteri di cognizione e può rivalutare il fatto salvo i limiti del giudicato interno.
Consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili quando ricorrano le condizioni normative; qui è stata irrogata la somma di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la comunicazione telematica del dispositivo all'amministrazione di appartenenza; la Corte ha disposto l'adempimento a cura della cancelleria.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla una decisione per vizio di motivazione, il giudice del rinvio può rivalutare liberamente il compendio probatorio e giungere a conclusioni diverse, nei limiti del giudicato interno.
- La timbratura di uscita apposta da un terzo (es. con badge del dipendente) che determini nel sistema la continuità della presenza integra la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio ex art. 55 quinquies d.lgs. 165/2001.
- Per il reato di cui all'art. 55 quinquies il dolo richiesto è generico: è sufficiente la coscienza e volontà di rappresentare il falso; non è necessario dimostrare un danno patrimoniale o l'intento di trarre un vantaggio.
- Una regolarizzazione formale successiva (es. mail cumulativa, inserimenti tramite amministratore di sistema o previsioni del manuale operativo) non elimina automaticamente la rilevanza penale se la condotta materiale ha prodotto una rappresentazione falsa e la regolarizzazione non ricostruisce la verità materiale dei fatti.
- In sede di cassazione, riproporre in termini generici argomenti già valutati dal giudice del merito senza confutare i passaggi motivazionali specifici conduce spesso all'inammissibilità del ricorso.
- Chi impugna deve documentare e contestualizzare tempestivamente giustificazioni e permessi: dichiarazioni ex post e procedure tecniche vanno provate e valutate criticamente dal giudice, che può ritenere incredibili spiegazioni non corroborate da elementi concreti.
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