Cassazione Penale, Sentenza n. 25337/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla permanenza in carcere e poi agli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; il ricorrente era stato assolto con sentenza irrevocabile dal Tribunale di Locri. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo che, pur essendo esclusa la partecipazione a un'associazione, risultavano accertati elementi (ruolo di rilievo in vicenda debitoria con soggetti di un gruppo criminale, contatti con appartenenti a un organismo dedito al traffico di droga e uso di linguaggio criptico) che configuravano colpa grave o condotte idonee a giustificare l'intervento dell'autorità e il mantenimento della misura cautelare. In Cassazione il ricorrente deduceva violazioni degli artt. 314, 315, 125, comma 3, e 546, comma 1, c.p.p., e censurava la valutazione della Corte di appello che avrebbe attribuito rilevanza a fatti neutri o sporadici omettendo elementi attenuanti (es. pagamenti con assegni bancari); sosteneva inoltre che, al massimo, le condotte integrate colpa lieve e non grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e logica la motivazione della Corte d'appello, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il diritto alla riparazione è escluso se l'interessato ha concorso, con dolo o colpa grave, a dare causa all'adozione o al mantenimento della custodia cautelare. La Cassazione ha confermato che la Corte d'appello ha valutato ex ante gli elementi noti all'autorità giudiziaria e fino alla cessazione della misura, ritenendo sussistente la colpa grave in relazione ai contatti, al ruolo di rilievo nella vicenda debitoria e all'uso di un linguaggio non trasparente; perciò la domanda di riparazione è stata respinta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
La norma riconosce il diritto all'equa riparazione solo se l'ingiusta detenzione non è stata causata, né concorsa a causarla, dal comportamento doloso o da colpa grave dell'interessato; la Corte ha applicato questo principio per escludere l'indennizzo alla luce di comportamenti ritenuti idonei, per dolo o colpa grave, a determinare o mantenere la misura cautelare.
Richiamato in relazione all'ambito di cognizione e alla disciplina dei giudizi di riparazione; la Corte ha richiamato il terzo comma per delimitare l'ambito di sindacato della Cassazione sul provvedimento impugnato.
art. 646, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare che la cognizione della Cassazione nei procedimenti di riparazione deve limitarsi alla legittimità del provvedimento impugnato (anche sotto il profilo della congruità e logica della motivazione) e non può investire il merito.
Definizione normativa della nozione di colpa; la Corte l'ha richiamata per qualificare la 'colpa grave' come comportamento di macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza idoneo a rendere prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Sez. U, Sarnataro (n. 43 del 13/12/1995)
Giurisprudenza citata per sostenere che il concetto di dolo, ai fini dell'esclusione dell'indennizzo, comprende anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti creano una situazione di allarme sociale che giustifichi l'intervento giudiziario.
Sez. U, D'Ambrosio (n. 32383 del 27/05/2010)
Principio secondo cui il giudice deve valutare la condotta dell'interessato sia prima sia dopo l'adozione della misura nonché dal momento della conoscenza della pendenza del procedimento, ai fini dell'accertamento dell'incidenza di dolo o colpa grave.
Sez. U, Nicosia (n. 51779 del 28/11/2013)
Pronuncia che chiarisce come l'indennizzo non debba perdere la sua funzione riparatoria: l'ingiustizia sussiste quando la privazione della libertà non abbia avuto causa nella condotta dolosa o gravemente colposa dell'incolpato; la Corte ha fatto riferimento al principio nel motivare il rigetto.
Sez. 4, Maisano (n. 43302 del 23/10/2008) e Sez. 3, Pedetta (n. 51084 del 11/07/2017)
Prassi giurisprudenziale che specifica come la colpa grave, anche se non voluta, sia ostativa all'indennizzo quando la condotta per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza abbia reso prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Massime di principio
- L'assoluzione definitiva non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione verifica se l'interessato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a causare o mantenere la misura cautelare.
- La colpa grave può essere integrata da comportamenti non volti al reato ma caratterizzati da macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza tali da rendere prevedibile l'intervento dell'autorità.
- Il giudice valuta la condotta dell'interessato sia anteriormente sia successivamente all'adozione della misura e dal momento in cui questi viene a conoscenza del procedimento a suo carico.
- Comportamenti quali contatti ripetuti con soggetti riconosciuti contigui a organizzazioni criminali, ruolo di rilievo in vicende debitorie con tali soggetti o uso di linguaggio criptico possono essere valutati come elementi indicativi di colpa grave o di contributo alla determinazione/mantenimento della misura.
- Mere condotte sporadiche o neutre non sono in sé sufficienti a escludere il diritto all'indennizzo, salvo che dalla loro complessiva valutazione non emerga una incidenza causale rilevante sulla misura cautelare.
- In sede di Cassazione il sindacato sul provvedimento di riparazione è limitato alla legittimità e alla logica della motivazione; non è ammesso un nuovo apprezzamento di merito dei fatti.
- È onere del giudice della riparazione accertare d'ufficio l'eventuale causa impeditiva (dolo o colpa grave) anche se non dedotta dalla parte ricorrente.
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