Cassazione Penale, Ordinanza n. 21494/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse di un condannato, censurava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra due gruppi di reati: condotte di evasione commesse nel 2011 e violazioni della disciplina in materia di stupefacenti commesse nel 2012. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che dovesse essere riconosciuto il vincolo ex art. 81, secondo comma, c.p. tra i fatti oggetto di richiesta di unificazione. La Corte rileva però che i motivi miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e delle circostanze di fatto, senza offrire elementi concreti idonei a superare le argomentazioni del giudice di merito; inoltre, la dedotta tossicodipendenza non risultava documentata in modo adeguato, essendo stati prodotti solo esiti di analisi attestanti il consumo di stupefacenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in parte una sollecitazione a un non consentito riesame del merito e, per il resto, manifestamente infondate o generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La continuazione richiede non solo la distanza temporale tra i fatti e l'eterogeneità dei beni giuridici offesi, ma anche elementi sintomatici dell'ideazione e programmazione unitaria, sin dal primo reato, delle condotte successive.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il principio secondo cui la somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la valutazione dei profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini
La tossicodipendenza può essere elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso solo con riguardo a reati a essa collegati e nel rispetto delle altre condizioni richieste per la continuazione.
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella
La tossicodipendenza non opera automaticamente, ma solo come possibile indice dell'unicità del disegno criminoso in presenza degli ulteriori requisiti giurisprudenziali.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. non può fondarsi sul solo dato soggettivo o su una generica affermazione di unicità del disegno criminoso: occorrono elementi concreti che colleghino, sin dall'origine, i reati successivi al primo.
- La distanza temporale significativa tra i fatti, unita all'eterogeneità delle fattispecie e dei beni giuridici tutelati, può costituire un serio indice ostativo alla configurabilità della continuazione, salvo che vi siano specifici elementi contrari.
- Lo stato di tossicodipendenza, per essere valorizzato ai fini della continuazione, deve risultare adeguatamente documentato e comunque riferirsi a reati effettivamente collegati a tale condizione; la mera prova del consumo di sostanze non è di per sé sufficiente.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o delle apprezzate risultanze di merito, se la motivazione impugnata è logicamente plausibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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