Cassazione Penale, Ordinanza n. 19211/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per concorso nella detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, ai sensi dell'art. 110 c.p. e dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'imputato ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato contestava la configurabilità del concorso di persone, sostenendo che dovesse valutarsi soltanto la destinazione allo spaccio della quantità di droga materialmente nella sua disponibilità; dall'altro contestava la ritenuta finalità di spaccio della sostanza rinvenuta, assumendo la mancanza di elementi certi idonei a escludere l'uso personale. La difesa chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero sostanzialmente reiterativi delle censure già proposte in appello e non si confrontassero con la motivazione della sentenza di merito. Quanto al concorso, ha richiamato il principio per cui, in tema di stupefacenti, è sufficiente un consapevole apporto positivo, anche solo agevolatore, alla detenzione altrui, mentre la mera presenza passiva non è punibile; nel caso concreto la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato la presenza congiunta degli imputati nella stessa autovettura, fermi e in attesa presso un'area di servizio. Quanto alla destinazione allo spaccio, la Suprema Corte ha ribadito che il dato quantitativo della droga non genera da solo una presunzione assoluta, ma può concorrere con altri elementi; qui i giudici di merito avevano valorizzato sia il numero di dosi ricavabili sia le circostanze dell'azione, incompatibili con l'uso personale e non smentite dalla dedotta qualità di consumatore abituale. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il concorso di persone nella detenzione di stupefacenti richiede un consapevole apporto positivo, anche solo agevolatore, alla condotta criminosa altrui; la mera presenza passiva non basta.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
la destinazione della sostanza stupefacente va accertata globalmente sulla base di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto; il solo dato ponderale non è di per sé decisivo, ma può concorrere con altri elementi a escludere l'uso personale.
art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. 309/1990
il superamento dei limiti tabellari non determina una presunzione assoluta di destinazione a uso non personale, dovendo il giudice valutare anche le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di causa non colpevole dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di detenzione di stupefacenti in concorso, la responsabilità ex art. 110 c.p. può fondarsi anche su un contributo agevolatore non materiale, purché consapevole e idoneo a rafforzare o garantire la condotta criminosa; non è sufficiente la mera presenza casuale o passiva sul luogo del fatto.
- Quando più persone detengono congiuntamente sostanza stupefacente destinata allo spaccio, ciascun concorrente risponde dell'intero quantitativo oggetto della detenzione comune, non della sola quota fisicamente nella sua immediata disponibilità.
- La destinazione della droga a uso personale o a spaccio non può essere affermata in base al solo dato quantitativo o al superamento delle soglie tabellari: il giudice deve procedere a una valutazione complessiva di quantità, modalità di presentazione, circostanze del rinvenimento e ulteriori elementi indiziari.
- La deduzione difensiva sulla finalità di uso personale deve essere sorretta da elementi concreti; in mancanza, la ricostruzione del giudice di merito fondata su elementi convergenti e logicamente motivati è insindacabile in cassazione se non per vizi effettivi della motivazione.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, è inammissibile.
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