Cassazione Penale, Sentenza n. 33129/2026 del 08/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati, con sentenza del giudice per le indagini preliminari confermata dalla Corte d'appello, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il reato di incendio, contestato in concorso con altro soggetto separatamente giudicato. Secondo l'imputazione, avevano cagionato l'incendio di un'autovettura, provocandone la distruzione e determinando la propagazione delle fiamme a un'abitazione di edilizia pubblica, con danneggiamento di infissi, portone e grondaia e con la deflagrazione di alcune vetrate. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto vizio di motivazione, travisamento della prova e erronea valutazione degli elementi indiziari relativi alla loro partecipazione al fatto, sostenendo che la responsabilità fosse stata fondata su presunzioni e petizioni di principio. Con il secondo motivo hanno contestato la qualificazione giuridica come incendio e la prova dell'elemento soggettivo, sostenendo che l'intenzione fosse limitata al danneggiamento dell'autovettura e richiamando la diversa qualificazione adottata in un procedimento separato nei confronti del concorrente, ai sensi dell'art. 424 c.p. Con il terzo motivo hanno censurato la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, anche in rapporto alla pena più mite inflitta al concorrente separatamente giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo infondato o manifestamente infondato ciascun motivo. Quanto alla responsabilità, ha rilevato che le sentenze di merito avevano fornito una motivazione congrua, logica e integrata, fondata sulle immagini delle telecamere, sulle modalità di avvicinamento e allontanamento dal luogo dell'incendio e sul contenuto di una conversazione intercettata. Le censure prospettavano una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; non è stato ravvisato neppure un travisamento della prova specificamente deducibile. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha distinto l'incendio dal danneggiamento seguito da incendio sulla base dell'elemento psicologico: nel primo caso è sufficiente la volontà di cagionare un fuoco di dimensioni tali da creare un concreto pericolo per la pubblica incolumità, anche a titolo di dolo eventuale; nel secondo caso l'agente vuole esclusivamente danneggiare un bene determinato e l'incendio resta estraneo alla sua intenzione. Nel caso concreto, la collocazione dell'autovettura a meno di un metro dal portone di un'abitazione, in una strada stretta del centro storico, la natura dei materiali coinvolti e i danni prodotti sono stati ritenuti elementi idonei a fondare il dolo eventuale di incendio. La diversa decisione resa nel procedimento separato non aveva efficacia vincolante, essendo quel giudizio autonomo, celebrato con rito e base probatoria diversi e riguardante una diversa posizione processuale. Infine, la pena e il diniego delle attenuanti generiche sono stati ritenuti adeguatamente motivati in relazione alla gravità dell'azione, alla personalità degli imputati e alla ritenuta inclinazione alla violenza e a delinquere; la Corte ha escluso che fosse consentita una nuova valutazione della congruità della pena. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Integra il delitto di incendio la volontà di cagionare una combustione non facilmente contenibile o spegnibile, tale da tendere a propagarsi e creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità; è sufficiente anche il dolo eventuale.
Si distingue dall'incendio perché l'agente impiega il fuoco al solo fine di danneggiare uno specifico bene altrui, senza prevedere o volere un incendio quale evento autonomo.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il controllo di legittimità sul vizio di motivazione riguarda la verifica della completezza, correttezza logica e coerenza del percorso argomentativo, senza consentire alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali e con motivazione congrua.
I criteri relativi alla gravità del reato e alla personalità del colpevole possono fondare la commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
Le attenuanti generiche presuppongono situazioni fattuali particolarmente rilevanti e speciali, valutate globalmente con riferimento alla posizione dell'imputato; il loro diniego è censurabile in cassazione solo per motivazione incongrua o contraddittoria.
Massime di principio
- Il controllo della Corte di cassazione sul vizio di motivazione non consente una nuova valutazione del materiale probatorio: è limitato alla verifica che il giudice di merito abbia esaminato gli elementi rilevanti, risposto alle deduzioni delle parti e sviluppato un ragionamento non manifestamente illogico o contraddittorio.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto in termini generici o come mera contestazione della ricostruzione fattuale; la censura deve riguardare una specifica alterazione del significato di un dato probatorio decisivo e non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione dei fatti.
- Il delitto di incendio e quello di danneggiamento seguito da incendio si distinguono principalmente per l'elemento psicologico: il primo richiede la volontà, anche eventuale, di cagionare un fuoco di proporzioni tali da creare pericolo per la pubblica incolumità, mentre il secondo ricorre quando il fuoco è impiegato esclusivamente per danneggiare un bene determinato e l'incendio non è previsto o voluto.
- Il dolo, quale elemento interiore, deve essere ricostruito mediante un ragionamento indiziario fondato sulle circostanze esteriori del fatto, senza ricorrere a presunzioni automatiche o schemi astratti.
- La collocazione del bene incendiato, le caratteristiche del luogo, la prossimità ad abitazioni, la natura dei materiali coinvolti e l'entità della propagazione possono costituire indicatori fattuali del dolo eventuale di incendio.
- La diversa qualificazione giuridica adottata in un procedimento separato nei confronti di un concorrente non vincola il giudice di un processo autonomo, soprattutto quando i procedimenti abbiano rito, base probatoria e posizioni soggettive differenti.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, quando sorretti da motivazione congrua riferita alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, non possono essere rivalutati dalla Corte di cassazione sotto il profilo della mera maggiore o minore opportunità della sanzione.
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