Cassazione Penale, Sentenza n. 42981/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava, in particolare, la mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'entità dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione per reati diversi dai furti in abitazione. In sede di rinvio la Corte di appello aveva riqualificato il capo B) e rideterminato la pena, ma era rimasta silente sia sul riconoscimento delle attenuanti generiche sia sulla spiegazione puntuale degli aumenti per continuazione rispetto ad alcuni capi (F, G, H, I). Il difensore aveva dedotto violazioni degli artt. 627 cod. proc. pen., 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte indicata e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione degli artt. 62-bis e 81 cod. pen., disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su tali punti. Ha ritenuto che il giudice del rinvio dovesse pronunciarsi e motivare espressamente sia sulla concedibilità delle attenuanti generiche sia sulla quantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione per i singoli reati; per il resto la pronuncia di responsabilità per i residui reati è stata mantenuta (le altre questioni erano state dichiarate inammissibili o irrevocabili dalla pronuncia precedente).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (concorso di reati, continuazione)
art. 81 cod. pen., comma finale (continuazione)
La Corte ha inteso che l'applicazione dell'aumento per continuazione richiede motivazione specifica in relazione ai singoli reati e che la sua quantificazione deve essere adeguatamente giustificata dal giudice del rinvio
art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione)
art. 624-bis, comma terzo, cod. pen.
Il capo B) è stato riqualificato nella fattispecie prevista da questa norma; la ricognizione della norma ha inciso sul trattamento sanzionatorio e pertanto ha reso necessaria la rivalutazione delle questioni assorbite dal giudice del rinvio
art. 627 cod. proc. pen. (motivazione della sentenza)
La mancanza di motivazione, in particolare sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione degli aumenti per continuazione, costituisce vizio che giustifica l'annullamento e il rinvio
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha affermato che la valutazione e il riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere espressamente trattati e motivati dal giudice del rinvio, specie se la loro esclusione incide sul quantum della pena
art. 132 cod. pen. (esercizio della discrezionalità nella comminazione della pena)
La norma è richiamata in relazione alla necessità di una motivazione adeguata della quantificazione della pena e della misura degli aumenti per continuazione
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiama i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha rilevato che l'assenza di argomentazione specifica sui criteri applicati (anche in tema di continuazione) impedisce la prova della correttezza del calcolo sanzionatorio
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla con rinvio su un capo, il giudice del rinvio deve pronunciarsi anche sulle questioni logicamente connesse e assorbite: non è sufficiente restare silente su questioni pregiudiziali rispetto al thema annullato
- Il giudice del rinvio non può reiterare errori della precedente decisione; la motivazione deve essere completa e affrontare espressamente le censure indicate dalla Cassazione
- La mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche comporta l'annullamento parziale e il rinvio: il giudice deve valutare e motivare caso per caso l'eventuale esclusione di tali circostanze
- L'applicazione e la quantificazione dell'aumento per continuazione devono essere motivate separatamente per i singoli reati quando la gravità e le caratteristiche delle fattispecie differiscono; non è sufficiente una mera riproposizione meccanica di precedenti determinazioni
- La motivazione del provvedimento di annullamento integra il dispositivo e delimita l'ambito del nuovo esame: il giudice di merito deve attenersi ai limiti indicati e spiegare le ragioni delle scelte sanzionatorie
- In presenza di pluralità di reati con diversa gravità, il giudice deve esplicitare il rapporto logico che giustifica aumenti omogenei o differenziati a titolo di continuazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42949/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42950/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42954/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42955/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42956/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42958/2024 del 26/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →