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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31172/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo fosse una critica fattuale alla valutazione di merito che aveva escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'11/09/2025. Dal testo emerge solo che l'unico motivo di ricorso si risolveva in una doglianza di merito, cioè in una diversa lettura dei fatti rispetto alla valutazione posta a base del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che tale censura era formulata in fatto e quindi non sindacabile in sede di legittimità, poiché diretta a contestare una valutazione di merito ritenuta incensurabile.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata negata dal giudice di merito; in cassazione la relativa valutazione è stata ritenuta non censurabile quando il ricorso si limita a una diversa declinazione in fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione che si limiti a opporre una diversa ricostruzione fattuale alla valutazione di merito sul diniego della particolare tenuità del fatto non integra un motivo scrutinabile in sede di legittimità.
  • Il sindacato della Corte di cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul fatto quando la censura investe una valutazione discrezionale del giudice di merito non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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