Cassazione Penale, Sentenza n. 29964/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma di responsabilità per il reato di ricettazione (riguardante 344 provoloni e altra merce). I motivi principali: la perquisizione non sarebbe avvenuta nella residenza o dimora del ricorrente; mancanza delle querele per i furti degli oggetti (presunta mancanza della condizione di procedibilità), con riferimento anche alla non applicabilità retroattiva del comma 6 dell'art. 648 c.p.; alcuni beni erano stati restituiti alla madre; la sentenza si sarebbe basata su dichiarazioni di coimputati rese in fase di indagine non confermate in dibattimento e su meri indizi, con contraddizioni testimoniali; violazione degli artt. 133 e 164 c.p.; mancata concessione delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il primo motivo (assenza di querele) privo di specificità documentale poiché il ricorrente non ha prodotto le querele per permettere il controllo della Corte; si è trattato di una "doppia conforme" (Tribunale e Corte d'appello hanno dato identica valutazione probatoria), per cui la Cassazione non può rivalutare il merito delle prove salvo che il giudice d'appello abbia esaminato nuovo materiale probatorio (cosa non accaduta). Le censure sulle dichiarazioni dei testi erano in parte inammissibili perché non sollevate in appello; l'eccezione relativa alle sanzioni alternative ex art.20-bis è infondata perché il ricorrente non aveva richiesto espressamente l'applicazione di tali misure in sede di gravame o in udienza di discussione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e alla sanzione di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata dalla difesa con riferimento alla possibilità di procedere senza condizione di procedibilità; la Corte ha ritenuto la questione non specificamente provata dal ricorrente e ha osservato che il ricorrente sostiene che il fatto sia anteriore all'entrata in vigore della norma, senza però fornire documentazione utile al controllo
Richiamato nella critica difensiva relativa alla motivazione e alla valutazione degli elementi; la Cassazione non ha accolto la censura, ritenendola inammissibile o infondata nel contesto della doppia conforme
Invocato nella contestazione su valutazione delle prove e presunte violazioni; la Corte non ha ritenuto sussistere un vizio rilevante superabile in sede di legittimità
La Corte ha ricordato che l'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art.20-bis richiede una richiesta dell'imputato, che deve essere presentata al più tardi in udienza di discussione del gravame; in assenza di tale richiesta il motivo è manifestamente infondato
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma di richiamo (disciplina transitoria della riforma Cartabia) citata in relazione all'obbligo di pronunciare sulle sanzioni sostitutive: la Corte precisa che l'applicazione richiede domanda del ricorrente
Norma che consente alla Corte, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare Euro 3.000,00
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale relativa al momento e alla forma non tassativa della richiesta delle misure alternative: la richiesta non deve necessariamente essere nell'atto di impugnazione ma deve comunque intervenire al più tardi in udienza
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" (stessi esiti in primo e secondo grado) la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del merito probatorio salvo che il giudice d'appello abbia esaminato atti o elementi probatori nuovi non valutati dal primo giudice
- Quando si deduce l'assenza di querele o della condizione di procedibilità, il ricorrente deve produrre documenti specifici (es. copie delle querele o delle denunce) per consentire alla Corte di verificare la fondatezza della censura; la mera asserzione non è sufficiente
- Le eccezioni sull'utilizzabilità di dichiarazioni rese in fase di indagine, se non sollevate tempestivamente in sede di appello o dibattimento, possono risultare inammissibili in Cassazione
- Per ottenere l'applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art.20-bis è necessaria un'espressa richiesta dell'imputato, che può essere formulata non solo nell'atto di impugnazione ma comunque al più tardi in udienza di discussione del gravame
- La mancata concessione delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale della pena è sindacabile in cassazione solo se la motivazione della corte di merito è manifestamente illogica o contraddittoria
- In Cassazione è fondamentale la specificità dei motivi e l'apporto probatorio/documentale: i motivi vaghi o non documentati sono spesso dichiarati inammissibili
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