Cassazione Civile, Ordinanza n. 15905/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttrice)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile in sublocazione: la società sublocatrice chiedeva rilascio e pagamento di canoni e IVA asseritamente insoluti dal maggio 2011 al luglio 2013. La conduttrice si opponeva deducendo crediti in compensazione verso la società sublocatrice e, per alcuni crediti, verso il socio unico della stessa, oltre a contestare il credito IVA e a sostenere l’esistenza di un giudicato su alcune pretese creditorie. In primo grado il rilascio veniva comunque disposto e la conduttrice condannata al pagamento dei canoni. In appello la decisione veniva confermata. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente articolava cinque motivi; il primo denunciava nullità della sentenza e violazione degli artt. 345, comma 3, e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non ammissibili documenti prodotti nel corso del giudizio di appello il 23 ottobre 2016, dedotti come formati successivamente all’impugnazione e rilevanti per sostenere l’eccezione di giudicato in ordine ai controcrediti opposti in compensazione. La ricorrente sosteneva che tali documenti fossero ammissibili perché successivi all’appello e decisivi per la corretta decisione. Gli altri motivi non vengono esaminati perché assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che i documenti prodotti in appello erano certamente successivi alla proposizione del gravame e quindi, alla luce dell’art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, la loro produzione era ammissibile. Accolto il primo motivo, gli altri sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, per effetto dell’accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
nella formulazione ratione temporis applicabile
nel giudizio di appello non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel primo grado per causa ad essa non imputabile; i documenti formati dopo l’appello sono ammissibili
richiamato come parametro della censura di nullità per omessa o errata considerazione della produzione documentale
utilizzato quale vizio dedotto per denunciare la nullità della sentenza
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
non dovuto l’ulteriore importo del contributo unificato in caso di accoglimento del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato, escluso nel caso di specie
Massime di principio
- Nel giudizio di appello sono ammissibili i documenti formati successivamente alla proposizione dell’impugnazione, perché non si tratta di "nuovi documenti" preclusi dall’art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo applicabile.
- La preclusione alla produzione documentale in appello opera per i documenti già esistenti e non prodotti nel primo grado, salvo la prova dell’impossibilità non imputabile; non colpisce la documentazione sopravvenuta.
- Quando il primo motivo di ricorso in cassazione è fondato e incide sulla decisione impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.
- L’accoglimento del ricorso esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o inammissibile.
Come è indicizzato
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