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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15905/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttrice)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile in sublocazione: la società sublocatrice chiedeva rilascio e pagamento di canoni e IVA asseritamente insoluti dal maggio 2011 al luglio 2013. La conduttrice si opponeva deducendo crediti in compensazione verso la società sublocatrice e, per alcuni crediti, verso il socio unico della stessa, oltre a contestare il credito IVA e a sostenere l’esistenza di un giudicato su alcune pretese creditorie. In primo grado il rilascio veniva comunque disposto e la conduttrice condannata al pagamento dei canoni. In appello la decisione veniva confermata. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente articolava cinque motivi; il primo denunciava nullità della sentenza e violazione degli artt. 345, comma 3, e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non ammissibili documenti prodotti nel corso del giudizio di appello il 23 ottobre 2016, dedotti come formati successivamente all’impugnazione e rilevanti per sostenere l’eccezione di giudicato in ordine ai controcrediti opposti in compensazione. La ricorrente sosteneva che tali documenti fossero ammissibili perché successivi all’appello e decisivi per la corretta decisione. Gli altri motivi non vengono esaminati perché assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che i documenti prodotti in appello erano certamente successivi alla proposizione del gravame e quindi, alla luce dell’art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, la loro produzione era ammissibile. Accolto il primo motivo, gli altri sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, per effetto dell’accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello sono ammissibili i documenti formati successivamente alla proposizione dell’impugnazione, perché non si tratta di "nuovi documenti" preclusi dall’art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo applicabile.
  • La preclusione alla produzione documentale in appello opera per i documenti già esistenti e non prodotti nel primo grado, salvo la prova dell’impossibilità non imputabile; non colpisce la documentazione sopravvenuta.
  • Quando il primo motivo di ricorso in cassazione è fondato e incide sulla decisione impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.
  • L’accoglimento del ricorso esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSfratto per morosità
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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