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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35047/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia trae origine da una complessa vicenda di crediti contrapposti tra una società cessionaria di un credito nei confronti di una USL e l'amministrazione sanitaria regionale, che aveva a sua volta ottenuto, in un diverso giudizio, un titolo monitorio poi inciso dalla riforma della sentenza d'appello. La società aveva proposto opposizione al preavviso di fermo notificato da Riscossione Sicilia; il tribunale aveva annullato il preavviso ma aveva accolto la domanda riconvenzionale dell'assessorato regionale, condannando la società al pagamento di oltre 63 mila euro. La corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la prescrizione del diritto azionato in ripetizione decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo nel giudizio presupposto, sicché, alla data della prima richiesta di ripetizione, la prescrizione non era ancora maturata. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c. e dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il dies a quo della prescrizione dovesse individuarsi nella pubblicazione della sentenza d'appello n. 549 del 29/04/2005, e non nel suo passaggio in giudicato; ha inoltre censurato l'impostazione della corte territoriale sulla decorrenza e sull'efficacia interruttiva degli atti processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché estraneo alla ratio decidendi, ma ha accolto il secondo motivo. Ha affermato che, nel regime dell'art. 336, comma 2, c.p.c. come modificato dalla l. n. 353/1990, gli effetti della riforma della sentenza di merito si producono con la pubblicazione della sentenza stessa e non con il suo passaggio in giudicato. Ne consegue che, ai fini del decorso della prescrizione decennale, il termine iniziale va individuato nella data di pubblicazione della sentenza d'appello del 29/04/2005, con la necessità per il giudice di rinvio di verificare eventuali atti interruttivi rispetto a tale data. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge, ma il primo motivo è dichiarato inammissibile perché non investe la ratio decidendi.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto il dies a quo va collegato alla pubblicazione della sentenza di riforma.

  • art. 2943 c.c.

    È evocato dalla ricorrente in tema di atti interruttivi della prescrizione, ma il motivo che lo richiama è ritenuto non decisivo.

  • art. 2945 c.c.

    È evocato dalla ricorrente in tema di effetti dell'interruzione della prescrizione, ma il motivo che lo richiama è ritenuto non decisivo.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    Nel testo applicabile dopo la l. n. 353/1990, gli effetti della riforma della sentenza di merito si producono con la pubblicazione della sentenza, senza attendere il passaggio in giudicato.

  • L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 48

    Ha modificato l'art. 336, comma 2, c.p.c., espungendo il riferimento al passaggio in giudicato della sentenza di merito.

  • artt. 375 e 380-bis c.p.c.

    Indicano il rito camerale seguito in Cassazione.

Massime di principio

  • Quando la decisione di legittimità individua un preciso dies a quo per la prescrizione sulla base degli effetti di una sentenza di riforma, il giudice di merito deve verificare gli eventuali atti interruttivi rispetto a quella data e non rispetto a un diverso momento non più rilevante.
  • Se la censura proposta in cassazione non attinge la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
  • Nel sistema dell'art. 336, comma 2, c.p.c., come modificato dalla l. n. 353/1990, gli effetti della riforma della sentenza si producono con la pubblicazione della decisione e non con il suo passaggio in giudicato.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione collegata alla caducazione di un titolo giudiziale, occorre fare riferimento al momento in cui si produce l'effetto sostanziale della riforma della sentenza, non a un momento successivo privo di base normativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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