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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01285/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un concordato preventivo liquidatorio proposto da una società, omologato nel 2007, rispetto al quale un creditore chirografario totalmente insoddisfatto ha chiesto nel 2016 la risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento. Il tribunale ha accolto la domanda; la società ha proposto reclamo sostenendo, in sintesi, che il creditore fosse decaduto dall’azione di risoluzione perché il termine annuale doveva decorrere da un momento anteriore alla scadenza dell’ultimo adempimento indicata nel piano/proposta, e che comunque difettava l’interesse ad agire del creditore, poiché la liquidazione del patrimonio era già sostanzialmente avvenuta e la declaratoria di fallimento non avrebbe dato alcuna utilità concreta. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 186 l. fall. e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso che la proposta concordataria fissasse un termine finale di adempimento e quindi il dies a quo del termine annuale di decadenza; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sopravvenuta e già pubblicamente emersa impossibilità di pagare i chirografari, che avrebbe dovuto far ritenere tardiva l’azione di risoluzione; 3) violazione dell’art. 100 c.p.c., per asserita carenza di interesse ad agire del creditore istante, dato il presunto difetto di qualsiasi vantaggio economico conseguibile dal fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’interpretazione del concordato compiuta dalla Corte d’appello non ha violato l’art. 1362 c.c.: il giudice di merito ha considerato il testo complessivo della proposta e del piano, distinguendo correttamente tra contenuto vincolante della proposta e mere previsioni del piano sulle modalità e sui tempi della liquidazione, ritenendo quindi non fissata una data finale di adempimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e, comunque, infondato: la diversa tesi sulla decorrenza anticipata del termine decadenziale non risultava specificamente dedotta nei gradi di merito e, in ogni caso, non è consentito anticipare il dies a quo dell’azione di risoluzione oltre quanto previsto dall’art. 186 l. fall. Il terzo motivo è stato respinto perché, in presenza di una norma che attribuisce espressamente a ciascun creditore il potere di chiedere la risoluzione del concordato, l’interesse ad agire coincide con l’utilità giuridica della tutela richiesta e non con il vantaggio economico concreto atteso dal creditore; pertanto il giudice non può introdurre un ulteriore requisito di utilità economica effettiva. Conseguentemente, è stata confermata la condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 186 l. fall.

    azione di risoluzione del concordato preventivo non può essere promossa oltre un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal concordato

    la norma individua in modo tassativo il termine di decadenza e il soggetto legittimato; non è consentito anticiparne il dies a quo oltre il dato normativo

  • art. 137 l. fall.

    deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato

    il termine annuale decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento quando questa sia espressamente fissata nella proposta concordataria

  • art. 1362 c.c.

    nell’interpretazione del concordato non ci si può arrestare al solo senso letterale, dovendosi ricercare la comune intenzione delle parti; la doglianza è infondata se il giudice di merito ha effettivamente considerato il testo complessivo dell’atto

  • art. 1363 c.c.

    il concordato va interpretato nel suo complesso, valorizzando l’intero contenuto della proposta e del piano e la loro struttura distinta

  • art. 160 l. fall.

    la proposta di concordato e il piano sono distinti: la proposta contiene gli impegni vincolanti verso i creditori, il piano descrive le modalità di adempimento

  • art. 161, comma 3, l. fall.

    il piano concordatario integra la proposta e illustra le modalità di esecuzione degli impegni assunti

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire, quando la legge attribuisce espressamente l’azione a un soggetto determinato, coincide con l’utilità giuridica della pronuncia e non richiede la dimostrazione di un concreto vantaggio economico

Massime di principio

  • L’interpretazione della proposta di concordato preventivo deve essere compiuta secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., tenendo conto del testo complessivo dell’atto e della distinzione tra proposta vincolante e piano esecutivo.
  • Se la proposta di concordato non fissa in modo espresso la data dell’ultimo adempimento, il termine annuale per chiedere la risoluzione decorre dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza; se invece la data è fissata, il termine decorre da quella scadenza.
  • In sede di legittimità l’interpretazione del contratto o del concordato è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione del tutto mancante, non per la sola contrapposizione di una diversa lettura del testo.
  • Quando una norma attribuisce espressamente a ciascun creditore il potere di agire per la risoluzione del concordato, non può pretendersi un ulteriore accertamento del concreto vantaggio economico derivante dall’azione; l’interesse ad agire è già predeterminato dal legislatore.
  • L’impossibilità sopravvenuta di soddisfare i creditori può fondare il diritto sostanziale alla risoluzione, ma non consente di anticipare arbitrariamente il dies a quo della decadenza oltre il limite posto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioniTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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