Cassazione Penale, Sentenza n. 17009/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila (26/11/2020) che confermava la condanna del Tribunale di Pescara per il reato continuato di cui agli artt. 635, comma 2, n.1, e 633-639 bis c.p. (pena: 4 mesi e 15 giorni di reclusione ciascuno). Le doglianze principali sono: (1) la Corte territoriale avrebbe ignorato le conclusioni scritte tempestivamente depositate via PEC il 19/11/2020, violando il diritto di difesa e l'obbligo di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.); (2) per effetto di tale omissione non sarebbero state esaminate cause di non punibilità e attenuanti: l'art. 54 c.p. (necessità), l'art. 59 co.4 c.p. (esimente putativa) e l'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); (3) contestazione della prova in relazione al capo per danneggiamento (art. 635 c.p.), lamentando che non sarebbe emersa la responsabilità degli imputati rispetto ad altri soggetti non identificati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Principali motivazioni: le conclusioni scritte depositate in data 19/11/2020 contenevano questioni nuove non proposte nell'originale atto di appello e dunque non erano devolute alla cognizione del giudice d'appello; di conseguenza tali questioni non potevano essere dedotte in Cassazione (richiamata giurisprudenza consolidata e art. 609 co.2 c.p.p.). Il motivo relativo alla mancata valutazione della prova è stato ritenuto privo del requisito di autosufficienza (mancata allegazione integrale degli atti e delle trascrizioni rilevanti) e, comunque, manifestamente infondato essendo la valutazione di responsabilità un giudizio di merito non illogico né contraddittorio rispetto agli elementi processuali. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza emessa il 17 marzo 2022.
Norme richiamate
art. 606 codice di procedura penale
La censura per vizio di motivazione deve essere effettivamente attinente al thema decidendum; la Corte ha ritenuto che la doglianza sulla mancata considerazione delle conclusioni scritte non fosse fondata perché queste contenevano questioni nuove non devolute all'appello
reato contestato: danneggiamento
Articolo utilizzato per qualificare il reato ascritto agli imputati; la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova a loro carico fosse fondata e non manifestamente illogica
artt. 633-639 bis codice penale
normativa richiamata nel capo di imputazione
Quadro normativo complessivo relativo all'occupazione illecita e alle fattispecie collegate oggetto del processo
causa di non punibilità per stato di necessità
I ricorrenti sostenevano che l'occupazione fosse giustificata dalla necessità di ripararsi dal gelo; la Corte ha ritenuto tale questione nuova e non devoluta all'appello, quindi inammissibile in Cassazione
Richiamata dalla difesa come possibile esimente per la convinzione degli imputati di trovarsi in pericolo; la Corte ha considerato la questione nuova e non esaminabile in Cassazione
particolare tenuità del fatto
Invocata per qualificare il fatto come tenue; la Corte ha ritenuto la questione non sollevata nell'appello originario e quindi nuova e inammissibile in sede di legittimità
art. 609 comma 2 codice di procedura penale
Principio secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni sulle quali il giudice d'appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, salvo eccezioni (rilevabili d'ufficio o non proponibili precedentemente)
art. 585 comma 4 codice di procedura penale
Richiamato implicitamente per la disciplina dei motivi nuovi e l'impossibilità di far valere in Cassazione quanto non devoluto all'appello
art. 165 bis disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
richiamato nel giudizio sull'autosufficienza
Evidenzia l'onere di allegazione degli atti utili al controllo di legittimità, confermando il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione
art. 616 codice di procedura penale
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e per la condanna alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato
Massime di principio
- Non introdurre in sede di conclusioni scritte questioni sostanziali nuove rispetto all'atto di appello: tali questioni possono essere considerate "motivi nuovi" e risultare inammissibili in Cassazione.
- Per poter dedurre in Cassazione la mancata valutazione di una memoria o di atti depositati, è necessario che il contenuto sia direttamente connesso alle questioni devolute con l'impugnazione originaria (thema decidendum).
- Se si intende contestare la mancata applicazione di cause di non punibilità (es. stato di necessità, esimente putativa, tenuità), tali questioni vanno proposte già nell'atto di appello, salvo che siano insuscettibili di deduzione anteriormente.
- Le doglianze sulla valutazione della prova devono essere autosufficienti: allegare integralmente gli atti, le trascrizioni o le parti rilevanti è essenziale perché la Cassazione possa esaminare il profilo; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La Corte di Cassazione non riesamina i meri apprezzamenti di merito, salvo vizio palese di illogicità o contraddittorietà; dunque, per ottenere l'annullamento per carenza di motivazione occorre dimostrare che la decisione sia manifestamente illogica o in palese contrasto con elementi probatori documentati.
- Anche se si depositano conclusioni tramite PEC, è prudente che le questioni essenziali siano comunque inserite nell'atto di impugnazione principale per evitare problemi di devoluzione e inammissibilità in sede di legittimità.
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