Cassazione Penale, Sentenza n. 1708/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione che, in parziale riforma della sentenza di primo grado (GIP), ha rideterminato la pena a 8 anni e 8 mesi per il duplice omicidio di Domenico Riccio e Salvatore Gagliardi. Tre motivi: (1) e (2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., assumendo che la collaborazione riconosciuta ai sensi dell'art. 416-bis, terzo comma, non poteva assorbire automaticamente le attenuanti generiche; (3) vizio di motivazione sull'entità dell'aumento applicato ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. per il secondo omicidio (mancata indicazione dei parametri che giustificano l'aumento di un anno).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in quanto mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello adeguatamente confutate dalla Corte territoriale; ha confermato il principio secondo cui l'attenuante della collaborazione (art. 416-bis, terzo comma) e le attenuanti generiche (art. 62-bis) hanno presupposti distinti e non sono automaticamente cumulabili se gli elementi sono gli stessi. Ha ritenuto altresì congrua la motivazione relativa all'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il reato satellite. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, all'erogazione di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 1.400, oltre accessori, per due parti civili; per la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, condanna generica con decreto di liquidazione successivo).
Norme richiamate
art. 416-bis, terzo comma, cod. pen.
L'attenuante per la collaborazione è stata riconosciuta in concreto dalla Corte territoriale; la Cassazione ribadisce che essa è distinta dalle attenuanti generiche e si fonda sul valido contributo fornito alle indagini.
Le attenuanti generiche possono essere concesse solo se emergono elementi diversi e autonomi rispetto a quelli che giustificano l'attenuante speciale della collaborazione; non è ammesso utilizzare gli stessi elementi per un doppio riconoscimento.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Il giudice deve motivare l'entità degli aumenti per reati satellite in modo proporzionato; il grado di dettaglio richiesto è correlato all'entità dell'aumento. Nel caso l'aumento di un anno è stato ritenuto congruo e adeguatamente motivato.
Richiamati come parametri generali del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nella necessità di motivazione.
Applicato per la condanna alle spese processuali conseguente all'inammissibilità del ricorso.
art. 541 cod. proc. pen. e art. 110 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Riferiti in relazione alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato: la Cassazione pronuncia una condanna generica, lasciando la liquidazione al giudice del rinvio o a quello che ha emesso la sentenza impugnata.
D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203 (art. 8 nella giurisprudenza citata)
Citato per spiegare la differenza tra attenuante di dissociazione/collaborazione e attenuanti generiche nel contesto dei reati di criminalità organizzata.
Massime di principio
- La concessione dell'attenuante per collaborazione (art. 416-bis) e delle attenuanti generiche (art. 62-bis) si basa su presupposti differenti: non è ammesso il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche quando gli elementi utilizzati sono gli stessi che hanno determinato il riconoscimento della collaborazione.
- Le valutazioni di merito sulla personalità dell'imputato e sulla dosimetria della pena sono difficilmente sindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici; per ottenere accoglimento è necessario dimostrare carenze motivazionali significative o errori di diritto.
- Quanto all'aumento per reati satellite ai sensi dell'art. 81, secondo comma, il giudice deve motivare l'entità dell'aumento in rapporto alla pena base e agli altri reati; il livello di dettaglio richiesto nella motivazione è proporzionale all'entità dell'aumento contestato.
- In un ricorso per Cassazione, le doglianze che costituiscono mera riproposizione delle deduzioni già svolte in appello, senza nuovi elementi di diritto o di fatto, sono spesso dichiarate inammissibili; è strategicamente importante introdurre questioni di diritto nuove o dimostrare vizi motivazionali specifici e non genericamente formulati.
- Se l'impugnazione è giudicata inammissibile per colpa o irregolarità, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di somme alla cassa delle ammende.
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