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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29286/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Brescia (24/10/2023) che aveva: dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati contestati (capo A e C), assolto dalla distrazione di euro 89.510,95 per mancanza di prova e, invece, confermato la condanna per distrazione relativa alla somma di euro 5.000,00 e per la distrazione dell'autovettura (art. 216 co.1 n.1 R.D. 267/1942). Le censure erano due: (1) vizio di motivazione per apparente contraddittorietà tra l'assoluzione sulla somma maggiore e la condanna sulla somma di euro 5.000,00, posto che il curatore fallimentare aveva dichiarato di non aver controllato gli estratti conto; (2) violazione dell'art. 606 c.1 lett. e) c.p.p. per mancata e insufficiente motivazione sul rigetto della circostanza attenuante prevista dall'art. 219 L.F. (invocata per lieve entità e per la restituzione dell'autovettura).

La decisione

La Corte di legittimità (Cassazione) ha rigettato il primo motivo ritenendo la motivazione della Corte territoriale logica e coerente: la ricostruzione dell'operazione relativa all'autovettura (prezzo d'acquisto dalla società, cessione anomala senza fattura né tracce contabili, reimmatricolazione e riacquisto personale da parte dell'imputato a prezzo notevolmente inferiore) giustificava la condanna per distrazione. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza di appello non motivava la decisione sul punto relativo alla concessione dell'attenuante ex art. 219 L.F.; la mancanza di argomentazione specifica non consente di ritenere implicitamente rigettata la richiesta. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F., rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo esame su quel punto; il ricorso è stato rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 216 comma 1 n.1

    Sanziona la distrazione di beni dal patrimonio sociale in danno dei creditori; la Corte interpreta la distrazione come qualsiasi atto che determini la fuoriuscita del bene dal patrimonio societario, indipendentemente dalla forma negoziale o dalla possibilità di recupero del bene.

  • Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 219

    Contiene le circostanze attenuanti per i reati fallimentari (tra cui la lieve entità e la restituzione del bene). La sentenza impugnata non ha motivato adeguatamente il rigetto della richiesta di applicazione dell'attenuante, sicché la valutazione va riesaminata.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lettera e)

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione in materia di motivazione. La Corte ricorda che l'omesso esame di un motivo può considerarsi implicitamente disatteso solo se risulta chiaramente dalla motivazione; qui invece manca qualsiasi argomentazione sull'attenuante.

  • Codice penale, art. 495

    Norma richiamata tra le contestazioni originarie (non centrale nell'ordinanza di Cassazione); alcune contestazioni sono state ritenute estinte per prescrizione.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 art. 23 comma 8 (convertito)

    Prevede la possibilità di procedere con requisitorie e memorie scritte in Cassazione; nel procedimento è stata utilizzata la requisitoria scritta del Procuratore generale che chiedeva l'inammissibilità del ricorso.

  • Legge fallimentare, art. 33 (relazione ex art. 33 L.F.)

    La relazione ex art. 33 fornita dalla curatela costituisce fonte di elementi probatori (ad es. prezzo di acquisto e valore residuo del bene) utili a ricostruire la vicenda distrattiva.

Massime di principio

  • La nozione di "distrazione" nel diritto fallimentare è ampia: conta il distacco del bene dal patrimonio e il depauperamento dei creditori, non la forma negoziale o la possibilità tecnica di recupero.
  • L'assenza di documentazione contabile (fattura di vendita, tracce del pagamento) può giustificare la ricostruzione di una operazione fraudolenta, specie se accompagnata da fatti convergenti (tempistica anomala, riacquisto personale a prezzo molto inferiore, reimmatricolazione a soggetti esteri).
  • La presenza di una assoluzione su una parte della vicenda non impedisce la condanna su un altro episodio analogo se la prova è diversa o più circostanziata per quel fatto concreto.
  • Quando si invoca un'attenuante (es. art. 219 L.F.) il giudice deve motivare esplicitamente l'accoglimento o il rigetto; l'assenza di motivazione specifica sul punto è motivo di annullamento e rinvio.
  • Il periodo temporale in cui avviene l'operazione (ad es. in piena crisi della società) è un elemento probatorio rilevante per valutare la natura illecita della cessione di cespiti.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, le critiche alla valutazione del merito probatorio incontrano ostacoli se il giudice di merito ha fornito una ricostruzione logica e coerente basata su elementi documentali e fattuali.

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