Cassazione Penale, Sentenza n. 3209/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rega ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli dell'8/7/2022 che, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione nei suoi confronti e di Grasso Francesco (sul punto il Grasso è ritenuto responsabile della falsificazione), confermando comunque le statuizioni civili a favore della parte civile. Il ricorrente deduce un unico motivo articolato per vizio di motivazione (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.), lamentando che la Corte territoriale si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza di primo grado senza affrontare specificamente censure nuove e precise: in particolare è stata sollevata l'assenza, negli atti, di una valida querela della persona offesa D'Onofrio; contraddittorietà della motivazione di primo grado circa la conoscenza della falsità delle sottoscrizioni; e la possibile insussistenza del reato di uso di atto falso qualora la consapevolezza della falsità fosse sopravvenuta dopo la consegna dei moduli al creditore, questione peraltro non chiarita anche in mancanza di perizia calligrafica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata, anche agli effetti penali, per carenza motivazionale della Corte d'Appello che non ha risposto alle doglianze specifiche del ricorrente. Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo esame. Ha precisato che, in caso di declaratoria di estinzione del reato con mantenimento di statuizioni civili a favore della parte civile, il giudice d'appello è tenuto ad esaminare compiutamente i motivi di gravame rilevanti per le statuizioni civili; ha inoltre stabilito che la parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese in Cassazione con l'annullamento con rinvio, potendo far valere la pretesa nel prosieguo del processo in cui il giudice di merito accerterà la soccombenza.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamata per giustificare il trattamento cartolare del procedimento (cioè svolgimento senza discussione orale in udienza).
Norma incriminatrice richiamata in primo grado (falsificazione/uso di titoli di credito con sottoscrizioni apocrife), contestata nel procedimento; la questione dell'elemento soggettivo e della conoscenza della falsità è centrale nel ricorso.
art. 578 comma 1 cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli effetti civili quando il reato si estingue in appello: la Corte richiama l'obbligo del giudice d'appello di valutare il compendio probatorio ai fini civili.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di cassazione: vizio di motivazione e violazione delle norme sulla motivazione, per mancata valutazione delle doglianze specifiche.
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Richiamato nel principio secondo cui la conferma delle statuizioni civili non può basarsi su mera mancata prova dell'innocenza dell'imputato; il giudice d'appello deve esaminare compiutamente i motivi per le statuizioni civili.
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" è ammessa solo se le censure dell'appellante non introducono elementi nuovi o specifici: quando l'impugnazione solleva questioni specifiche il giudice d'appello deve dare risposta puntuale.
- Se in appello si dichiara estinto il reato ma permangono richieste di risarcimento della parte civile (art. 578 c.1 c.p.p.), il giudice d'appello è obbligato a riesaminare compiutamente il compendio probatorio anche in relazione ai motivi di gravame, e non può limitarsi a rinviare alla motivazione di primo grado.
- La questione della procedibilità (per es. mancanza di valida querela) prevale sulla declaratoria di prescrizione: un proscioglimento per carenza di procedibilità può impedire la statuizione di estinzione per prescrizione.
- L'accertamento della conoscenza della falsità (elemento soggettivo) è centrale per il reato di uso di atto falso; l'assenza di accertamenti tecnici (es. perizia calligrafica) può rendere lacunosa la motivazione e richiedere un nuovo esame.
- In Cassazione l'annullamento con rinvio comporta che le questioni di merito e la liquidazione delle spese vadano decise nuovamente dal giudice di rinvio; la parte civile non ottiene automaticamente la liquidazione delle spese in sede di legittimità quando la sentenza è annullata con rinvio.
- Il giudice d'appello deve evitare formule rituali o risposte generiche quando l'appellante solleva censure articolate e specifiche; la mancata contestazione puntuale integra vizio di motivazione rilevante in cassazione.
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