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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16482/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva chiesto il rimborso ai fini Irpef di euro 2.866,00, sostenendo di aver personalmente sopportato le spese per la ristrutturazione edilizia dell'appartamento della moglie, con riferimento all'anno 2018. L'Amministrazione aveva opposto un diniego parziale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto perché la documentazione delle spese risultava intestata alla moglie. In appello il contribuente aveva insistito per il riconoscimento del beneficio fiscale, riducendo però l'importo richiesto a euro 1.652,00. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto che il rimborso potesse anche spettare al contribuente, ma aveva rigettato l'appello perché la riduzione dell'importo in sede di gravame avrebbe determinato una domanda diversa da quella originaria, con asserita lesione del diritto di difesa dell'Ufficio. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione con due motivi: il primo per motivazione apparente della sentenza d'appello, poiché la lesione del diritto di difesa era affermata ma non spiegata; il secondo per violazione dell'art. 102, comma 2, c.p.c., assumendo che la riduzione dell'importo domandato non integrasse una modifica inammissibile della domanda, ma una legittima rinuncia parziale al credito azionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo apodittica e quindi viziata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ravvisato una lesione del diritto di difesa dell'Amministrazione senza spiegare in che modo tale pregiudizio si fosse concretamente verificato. Ha inoltre affermato che, nel processo tributario, la parte conserva la disponibilità del diritto controverso e che, in una controversia di rimborso, il contribuente può ridurre in appello l'importo richiesto, rinunciando a parte della pretesa originaria, senza che ciò integri domanda nuova vietata dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È stata richiamata come norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ha ritenuto comunque scrutinabile la censura nonostante un difetto tecnico di formulazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata usata per denunciare la violazione di legge relativa alla ritenuta inammissibilità della modifica della domanda in appello.

  • art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ha affermato che la riduzione dell'importo richiesto in restituzione da parte del contribuente non costituisce domanda nuova vietata in appello.

  • art. 102, secondo comma, c.p.c.

    La sua violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dopo l'accoglimento del primo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le parti conservano la disponibilità dei diritti controversi; di conseguenza, la parte che agisce per un rimborso può ridurre in appello l'importo originariamente richiesto, rinunciando alla parte eccedente, senza introdurre una domanda nuova.
  • La riduzione della pretesa in grado di appello non viola di per sé il divieto di domande nuove, quando comporti solo una rinuncia parziale alla somma inizialmente domandata e non una diversa causa petendi o un diverso bene della vita.
  • Una sentenza è affetta da motivazione apparente quando afferma una conclusione in modo apodittico ma non esplicita il percorso logico-giuridico che consente di comprendere perché la conclusione sia stata raggiunta.
  • In una controversia di rimborso tributario, l'eventuale riduzione della domanda da parte del contribuente va valutata come mera limitazione della pretesa, non come mutamento inammissibile dell'oggetto del giudizio, salvo che comporti effettiva alterazione del thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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