Cassazione Penale, Ordinanza n. 23608/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato contestato ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019. In Cassazione deduceva, in sostanza, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta sarebbe stata soltanto colposa, dovuta a un errore commesso da altri, e che, comunque, avrebbe dovuto ottenere il beneficio richiesto nonostante la falsa dichiarazione attribuitale. La Corte ha ritenuto che tali argomentazioni fossero in larga parte eccentriche rispetto al vizio denunciato, poiché investivano in realtà il tema dell'elemento psicologico e della stessa configurabilità del reato, oltre a proporre una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo sull'art. 131-bis c.p. era in parte inconferente e in parte diretto a contestare profili di merito, come l'elemento soggettivo e la sussistenza del reato, mentre la sentenza impugnata era sorretta da motivazione coerente, che valorizzava plurimi dati sulle modalità dell'azione, anche successive e omissive, in linea con gli orientamenti di legittimità sulla materia. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della contestazione penale oggetto del ricorso, senza ulteriori approfondimenti nel testo.
La causa di non punibilità è stata evocata dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché in parte inconferente e in parte diretto a una rivalutazione del merito e dell'elemento soggettivo.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la verifica della sussistenza o meno di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'ulteriore sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., finisca in realtà per contestare l'elemento soggettivo o la stessa configurabilità del reato, se tali profili non sono coerenti con il vizio dedotto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata in cassazione mediante una mera rivalutazione del merito o dei dati fattuali già apprezzati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia coerente e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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