Cassazione Civile, Ordinanza n. 01200/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società telecom)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da una società di telecomunicazioni per il pagamento del saldo di fatture relative a forniture e servizi telefonici. In primo grado il giudice aveva dichiarato improponibile la domanda per mancato previo tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Corecom; la Corte d'appello ha invece accolto il gravame della società, ritenendo la domanda procedibile e pronunciando nel merito a favore della creditrice. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che l'appello avesse chiesto solo di accertare che il decreto ingiuntivo non doveva essere preceduto dal tentativo di conciliazione; (2) violazione dell'art. 1 della L. n. 249/1997 e delle preleggi; (3) violazione dell'art. 9 del Regolamento Agcom n. 173/2007, deducendo che il tentativo obbligatorio di conciliazione sarebbe condizione di proponibilità e non di procedibilità della domanda monitoria, e che comunque non sarebbe stato validamente esperito perché all'incontro era comparsa un'avvocatessa priva di valida procura; (4) violazione dell'art. 346 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto rinunciate le contestazioni di merito già proposte in primo grado, benché il primo giudice avesse deciso solo in rito dichiarando improponibile la domanda. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e li ha ritenuti infondati, ribadendo il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie in materia di telecomunicazioni, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione integra improcedibilità e non improponibilità della domanda; il giudice deve quindi sospendere il processo e assegnare un termine per il tentativo conciliativo, con successiva prosecuzione del giudizio. Quanto alla dedotta irregolarità della partecipazione della parte avversa alla conciliazione, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato di aver sollevato tempestiva eccezione nel giudizio di merito, sicché la censura era preclusa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., perché fondato su atti e documenti del merito non adeguatamente trascritti e localizzati nel ricorso; inoltre la censura mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto per difetto di specificità e perché diretto a una rivalutazione del merito. Ha quindi confermato la decisione di appello favorevole alla società di telecomunicazioni e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione, oltre all'ulteriore contributo unificato. La Corte ha richiamato il principio per cui il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie telecom è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la Corte ha ritenuto che il giudice di merito si sia mantenuto entro i limiti del devolutum.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti dell'appello, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di telecomunicazione è qualificato come condizione di procedibilità della domanda, non di proponibilità.
art. 1, 3, 4 preleggi
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione della disciplina, ma senza accoglimento della censura.
art. 9 Regolamento AGCOM n. 173/2007
La disciplina regolamentare è stata letta in coerenza con la qualificazione del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità.
La nullità dedotta non era più spendibile perché non tempestivamente eccepita quando occorreva; opera la preclusione della parte che vi ha dato causa o che non l'ha tempestivamente rilevata.
La doglianza sull'asserita rinuncia alle contestazioni di merito è stata respinta perché il motivo era inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti su cui si fonda; la mancanza comporta inammissibilità.
art. 363, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato a proposito della pronuncia delle Sezioni Unite che ha enunciato il principio di diritto in materia di conciliazione nelle controversie telecom.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Richiamata come norma di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nelle controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni, il previo tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda e non di proponibilità: il giudice deve sospendere il processo e assegnare un termine per esperirlo, proseguendo poi il giudizio all'esito.
- La mancata tempestiva eccezione di una nullità relativa nel giudizio di merito ne preclude la deduzione in cassazione, salvo i casi in cui la legge consenta il rilievo officioso in ogni stato e grado.
- Chi propone ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando e trascrivendo specificamente gli atti e documenti su cui fonda le censure; il rinvio generico al fascicolo di merito non basta.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito, delle prove e delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito.
- Se la sentenza impugnata ha deciso correttamente una questione di rito o di procedibilità secondo il principio di diritto applicabile, le doglianze che mirano a qualificarla diversamente o a trasformarla in una questione di proponibilità non sono fondate.
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