Sentenza n. 415/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 490/2024 in data 28 maggio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 490/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 490/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 febbraio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente per tre anni scolastici, per euro 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’omessa esecuzione. Risultava inoltre decorso il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l’omessa esecuzione, anche in considerazione della mancata costituzione e contestazione dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, mediante gli adempimenti necessari a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente o altro equipollente per gli anni e gli importi riconosciuti dal giudice ordinario. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione del ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo dovuto, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
Costituisce il presupposto generale della tutela esecutiva davanti al giudice amministrativo per l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali non spontaneamente eseguiti.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato applicato per disporre una penalità di mora, quantificata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto per il periodo compreso tra la notificazione della sentenza di ottemperanza e l’adempimento, spontaneo o commissariale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato è risultato decorso, consentendo l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, anche del giudice ordinario, non sia stato eseguito dall’amministrazione destinataria dell’obbligo.
- La notificazione del provvedimento giudiziario all’amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione da parte delle amministrazioni dello Stato consentono di accertare l’inadempimento e di ordinare l’esecuzione in sede di ottemperanza.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente dell’amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso per l’attività commissariale.
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