Cassazione Penale, Sentenza n. 18948/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per violazione della legge processuale dovuta all'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio in lingua a lui comprensibile; la difesa sostiene che tale omissione è rilevante anche se l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'obbligo di traduzione degli atti a favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., anche se l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore (poiché il difensore ha solo l'obbligo di ricevere gli atti, non di tradurli). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Modena perché si proceda alla rinnovazione della citazione a giudizio con trascrizione del relativo decreto in una lingua a lui nota e si prosegua il giudizio.
Norme richiamate
Indica il reato per cui l'imputato era stato condannato; citata come riferimento dell'accusa originaria.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione del decreto di citazione integri la nullità prevista da questa norma quando l'imputato è alloglotta e non irreperibile o latitante.
Richiama il diritto dell'imputato alloglotta alla traduzione degli atti processuali; la Corte lo interpreta come norma che impone la traduzione indipendentemente dall'elezione di domicilio presso il difensore.
Direttiva 2010/64/UE
Fonte sovranazionale che tutela il diritto alla traduzione e all'interpretazione per gli imputati nei procedimenti penali; la Corte la invoca per sostenere l'obbligo di traduzione degli atti.
art. 6, par. 3, lett. a), CEDU
Principio convenzionale sul diritto alla traduzione/interpretazione nei procedimenti penali; usato per confermare l'obbligo di garantire la comprensione degli atti all'imputato.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore riguarda solo le modalità di notifica degli atti e non comporta rinuncia al diritto alla traduzione nella lingua dell'imputato.
- Se l'imputato è alloglotta, non irreperibile né latitante, la mancata traduzione del decreto di citazione determina nullità dell'atto ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
- Il difensore ha l'obbligo di ricevere e custodire gli atti notificati, ma non ha l'onere di tradurli o di renderne comprensibile il contenuto all'imputato.
- In caso di omissione della traduzione, la procedura corretta è l'annullamento dell'atto invalido e la rinnovazione della citazione con trascrizione del decreto in una lingua nota all'imputato prima di proseguire il giudizio.
- Per evitare nullità, l'autorità giudiziaria deve accertare la lingua comprensibile all'imputato e garantire la trasmissione/trascrizione degli atti in tale lingua; è buona prassi documentare l'avvenuta traduzione e la ricezione da parte dell'imputato.
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