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Sentenza

Sentenza del 30/09/2015 n. 19436 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva aderito alla definizione prevista dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002 per ritardati e omessi versamenti IVA, avvalendosi della rateizzazione, ma non aveva pagato l’ultima rata. L’Agenzia delle entrate aveva quindi disconosciuto gli effetti della definizione. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato il provvedimento e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio. In Cassazione, l’Agenzia ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 9-bis, sostenendo che il mancato pagamento di una rata comportasse la decadenza dal beneficio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito, respingendo l’impugnazione originariamente proposta dalla contribuente; di conseguenza, è rimasto efficace il disconoscimento della definizione agevolata. Ha ritenuto che l’art. 9-bis della legge n. 289/2002 fosse incompatibile con la disciplina europea nella parte in cui consentiva di evitare il pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento IVA, e che dovesse quindi essere disapplicato. Ha inoltre affermato che il giudice nazionale deve applicare d’ufficio il diritto dell’Unione, anche in assenza di deduzioni delle parti e nonostante preclusioni processuali. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la società è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    Tale incompatibilità riguarda, quindi, anche la definizione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, il quale, pertanto, nella parte in cui consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell'Iva, deve essere disapplicato per contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua dell'interpretazione adeguatrice imposta dalla citata sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C- 132/06.

    La definizione agevolata dell’art. 9-bis non può essere applicata nella misura in cui consente di sottrarsi alle sanzioni relative all’omesso o ritardato versamento IVA, poiché tale effetto contrasta con gli obblighi europei di corretta riscossione dell’imposta.

  • Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977 (sesta direttiva IVA), artt. 2 e 22

    La Corte ha già avuto occasione di rimarcare che la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C- 132/06, secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'I.V.A., per avere previsto, con della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 8, una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili compiute nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, sia essa di carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato al pagamento di quanto dovuto per Iva.

    Gli obblighi europei in materia di IVA impediscono misure nazionali che comportino una rinuncia generale o indiscriminata alla riscossione dell’imposta; il principio, secondo la Corte, rileva anche per la definizione dell’art. 9-bis e per le sanzioni tributarie connesse alle violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale indicata dall’Agenzia per proporre il ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di legge.

  • Principio di effettività del diritto dell’Unione europea

    Il principio di effettività comporta l'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione.

    Il giudice nazionale deve rilevare e applicare d’ufficio il diritto dell’Unione quando necessario, anche se le parti non lo hanno invocato e anche in presenza di limiti processuali.

Massime di principio

  • Una definizione agevolata nazionale relativa a debiti IVA non può produrre effetti che comportino una rinuncia generale o indiscriminata alla corretta riscossione dell’imposta o delle sanzioni tributarie collegate alle violazioni degli obblighi di pagamento.
  • Quando una norma nazionale risulta incompatibile con gli obblighi europei in materia IVA, il giudice deve disapplicarla nella misura del contrasto, anche se nessuna parte ha sollevato la questione.
  • Il giudice nazionale deve applicare d’ufficio il diritto dell’Unione anche in Cassazione e non può omettere tale applicazione invocando preclusioni processuali.
  • La decisione non stabilisce come regola autonoma che ogni rata non pagata comporti sempre la decadenza: il rigetto della domanda della contribuente deriva dalla disapplicazione della definizione agevolata nella parte incompatibile con il diritto europeo.

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