Cassazione Civile, Sentenza n. 15580/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo promosso da Multari. La ricorrente contestava, tra l'altro, la qualificazione dell'azione come cambiaria anziché causale, e sosteneva che il giratario (Multari) avesse agito con dolo nell'acquistare/escutere titoli (cambiali/assegno) emessi in relazione a un preliminare e successivamente superati da un contratto definitivo il cui prezzo era stato integralmente pagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (la qualificazione dell'azione come cambiaria) e dichiarato assorbiti vari motivi processuali, ma ha accolto il quinto motivo relativo all'errata interpretazione dell'art. 1993 c.c. e dell'art. 21 legge cambiaria da parte della Corte d'appello. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse richiesto erroneamente la dimostrazione di una volontà comune di danneggiare la debitrice sia da parte del girante sia da parte del giratario; invece la norma richiede soltanto che il giratario abbia acquisito il titolo con l'intenzione di danneggiare il debitore. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio di diritto formulato. Sono inoltre demandate al giudice di rinvio le decisioni sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 66 legge cambiaria
La Corte d'appello aveva interpretato il deposito in cancelleria delle cambiali come adempimento ai sensi del comma 3 dell'art. 66; la Cassazione osserva però che il deposito, se non richiamato espressamente dalla parte, è neutro rispetto alla qualificazione della domanda.
art. 21 legge cambiaria
Riferimento storico alla exceptio doli generalis; la Corte evidenzia che la disciplina è stata modernamente sostituita/interpretata insieme all'art. 1993 c.c., cui va data priorità interpretativa.
Principio centrale della decisione: per l'opponibilità al giratario delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari non è necessaria la prova di una volontà comune del girante e del giratario di danneggiare il debitore; è sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo 'con l'intenzione' di privare il debitore delle difese che avrebbe potuto opporre al precedente possessore, ossia con la finalità di danneggiarlo.
Citando motivi processuali relativi a domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha esaminato la corrispondenza e ha ritenuto corretta la qualificazione della causa petendi dal contenuto del ricorso monitorio.
Richiamato nei motivi per omessa pronuncia su eccezioni e mutamento della domanda; la Corte di Cassazione ha dichiarato alcuni motivi assorbiti dopo il rigetto o accoglimento degli altri motivi principali.
Richiamato in relazione alla valutazione probatoria; parte delle questioni probatorie sono state assorbite dalla decisione sulla interpretazione dell'art. 1993 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova del credito e delle eccezioni; la Corte ha ritenuto che la questione dell'intenzionalità del giratario attiene all'accertamento di fatto che deve essere compiuto in sede di merito sul rinvio.
Massime di principio
- La natura dell'azione (cambiaria vs causale) si desume dalla domanda e dai documenti prodotti con il ricorso monitorio: se il ricorso è fondato su titoli di credito allegati, la pretesa è generalmente cambiaria.
- Ai sensi dell'art. 1993 c.c., per opporre al giratario eccezioni personali derivate dai rapporti con i precedenti possessori non è necessaria la prova di una collusione tra girante e giratario; è sufficiente dimostrare che il giratario ha acquistato il titolo con l'intenzione di privare il debitore delle difese, ossia con il programma di danneggiarlo.
- Circostanze come la girata tra coniugi, la mancata indicazione di un contratto definitivo nel ricorso monitorio, la soppressione o non produzione di documenti rilevanti, o altri elementi che rendono plausibile l'acquisto del titolo in vista di impedire le difese del debitore, possono costituire indizi utili a fondare la presunzione di intenzionalità del giratario.
- Il giudice di merito chiamato a riesaminare la causa deve valutare in concreto se gli elementi probatori raccolti consentono di ritenere che il giratario abbia agito con l'intenzione di danneggiare il debitore; se l'intenzionalità è accertata, le eccezioni personali del debitore sono opponibili al giratario.
- Dal punto di vista difensivo, il debitore che intenda opporsi a un'azione cambiaria dovrebbe documentare i rapporti extracartolari rilevanti e produrre elementi che rendano probabile l'intenzionalità del giratario (comportamenti, rapporti familiari o affaristici, occultamento di atti che modifichino il rapporto causale, ecc.).
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