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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28026/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Lecce, della condanna per detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 1‑bis, d.P.R. 309/1990: il ricorrente contestava la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 (lieve entità), sostenendo che il giudice aveva dato eccessivo rilievo al dato ponderale (numero di dosi ricavabili) anziché una valutazione complessiva degli indici; chiedeva inoltre la riconsiderazione delle circostanze attenuanti generiche e della concessione della sospensione condizionale della pena, censurando la motivazione del giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (lieve entità) ha ritenuto infondato che la Corte territoriale avesse valutato solo il dato ponderale, osservando che la valutazione deve essere complessiva ma che un elemento (qui: numero di dosi, confezionamento in due buste e rinvenimento di strumenti idonei al confezionamento e semi) può assumere valore assorbente; pertanto è corretta l'esclusione della lieve entità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché attengono al merito della determinazione sanzionatoria e perché la richiesta di sospensione condizionale è stata dedotta per la prima volta in cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico in materia di stupefacenti), art. 73, commi 1, 1‑bis e 5

    La Corte ricorda che l'art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva degli indici (qualitativi, quantitativi, mezzi, modalità, circostanze). Tuttavia il dato quantitativo non è escluso dall'apprezzamento e può, in concreto, assumere valore decisivo se la sua intrinseca espressività non è compensata da altri elementi; nel caso specifico la quantità, il confezionamento in più buste e gli strumenti per il confezionamento sono stati ritenuti idonei a escludere la lieve entità.

  • Codice Penale, art. 133

    I criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. (attenuanti e criteri di valutazione della personalità) devono essere considerati nel trattamento sanzionatorio, ma le scelte discrezionali del giudice di merito sul punto sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione sia viziata; nel caso la motivazione è ritenuta congrua e la censura appare fondata sul merito.

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata per la definizione del ricorso; qui il ricorso è stato definito secondo la disciplina richiamata.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici (quantitativi, qualitativi, mezzi, modalità, circostanze), ma il dato ponderale può risultare determinante se particolarmente significativo.
  • Il rinvenimento di confezionamento in più dosi, strumenti idonei al confezionamento (bilancino, rotolo di nastro, fogli di alluminio) e la presenza di semi o altri elementi collegabili all'attività di preparazione/distribuzione sono indici forti di detenzione non per l'uso esclusivamente personale.
  • La statistica o il mero computo del numero di dosi ricavabili non devono essere l'unico criterio applicato; il giudice deve motivare la valutazione comparata degli indici ma può arrivare a una decisione basata prevalentemente su un elemento se questo è esaustivo.
  • Le decisioni del giudice di merito in materia di sanzioni e concessione della sospensione condizionale sono in genere insindacabili in Cassazione quando sorrette da motivazione congrua e priva di vizi logico‑giuridici.
  • Censure nuove sollevate per la prima volta in Cassazione (es. richiesta di sospensione condizionale non dedotta in sede di appello) sono normalmente inammissibili.
  • In casi simili, è prudente per la difesa documentare e contestualizzare tutti gli indici rilevanti (quantità, confezionamento, strumenti, modalità, personalità e carichi pendenti) per sostenere l'ipotesi della lieve entità o per ottenere attenuanti/sospensione condizionale.

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