Cassazione Penale, Sentenza n. 18783/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda l'ordinanza del giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Ancona del 22/04/2022 che aveva accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione (disciplinata dall'art. 671 c.p.p.) relativa a fatti rilevanti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 accertati con sentenze del 28/03/2011 (GIP di Macerata) e del 20/09/2021 (Corte d'appello di Ancona), in relazione a fatti distinti già accertati con sentenza del Tribunale di Macerata del 01/10/2014. Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza sostenendo che la Corte d'appello, con sentenza del 20/09/2021 poi divenuta irrevocabile il 03/02/2022, aveva già espressamente escluso la possibilità di riconoscere la continuazione tra quelle vicende, e che pertanto il giudice dell'esecuzione era vincolato da tale decisione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per violazione di legge. Ha motivato che, pur essendo congrua la motivazione dell'ordinanza impugnata, essa è viziata perché il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione nonostante la medesima questione fosse già stata decisa e respinta in sede di cognizione con sentenza irrevocabile della Corte d'appello del 20/09/2021, dovendo quindi applicarsi il divieto previsto dall'art. 671 c.p.p. che vincola il giudice dell'esecuzione alla negativa deliberazione della fase cognitiva.
Norme richiamate
Stabilisce il divieto per il giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati quando la medesima questione sia già stata decisa e respinta nella fase della cognizione; il giudice dell'esecuzione è vincolato dalla deliberazione negativa irrevocabile.
Norma sostanziale che disciplina i reati relativi agli stupefacenti; i fatti oggetto della richiesta di continuazione erano stati ricondotti a questa disposizione nelle sentenze citate.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può riconoscere la continuazione quando la stessa questione sia già stata affrontata e definitivamente respinta in sede di cognizione: la decisione irrevocabile vincola e impedisce una nuova valutazione.
- Prima di decidere una richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva occorre verificare la sussistenza della definitiva pronuncia sulla stessa questione (finalità e portata della decisione precedente).
- Se la pronuncia precedente non ha affrontato la questione nel suo 'ratio decidendi' (ossia non ha deliberato specificamente sul punto), il giudice dell'esecuzione può valutare autonomamente la richiesta; viceversa, se la questione è stata espressamente e irrevocabilmente decisa, il divieto di cui all'art. 671 c.p.p. si applica.
- Per l'appellante pubblico (o altra parte) la via corretta per ottenere correzione di un provvedimento esecutivo che contrasta con una decisione definitiva di cognizione è il ricorso per cassazione, che può condurre all'annullamento senza rinvio in caso di violazione di legge.
- La parte che richiede il riconoscimento della continuazione in esecuzione deve allegare elementi nuovi o diverse questioni non già decise in modo definitivo per evitare il vincolo derivante dalla precedente sentenza.
Testo integrale
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