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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22626/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva fra i reati giudicati con tre sentenze (omicidio e occultamento cadavere De Pasquale - sent. 1; partecipazione ad associazione camorristica e reati in materia di armi - sent. 2; occultamento cadavere già unificato in continuazione con la sent. 2 - sent. 3). La difesa ha sostenuto che, posto che tra le sentenze n. 2 e n. 3 era stata riconosciuta la continuazione, per "proprietà transitiva" la continuazione dovesse estendersi anche all'omicidio giudicato con la sent. 1, essendo gli episodi riconducibili alla stessa attività delittuosa del clan e all'attitudine violenta del ricorrente che svolgeva ruoli di "gruppo di fuoco", deteneva armi e occultava cadaveri.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il giudice dell'esecuzione e la Corte hanno ritenuto che mancasse l'identità della "genesi programmatica" fra i reati delle sentenze n. 2 e n. 3 e il delitto di omicidio giudicato con la sent. 1: l'omicidio di De Pasquale del 2004 fu deliberato in un contesto di faida storico diverso e si caratterizzò come atto estemporaneo, non programmato al momento dell'ingresso del ricorrente nel sodalizio; analogamente altri interventi violenti del ricorrente risultano occasioni contingenti legate a fasi diverse delle alleanze criminali. Per tali motivi è stata esclusa la continuazione e, conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 (Giglia), dep. 2018

    è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio

    La continuazione tra partecipazione associativa e reati-fine richiede che i reati-fine fossero già programmati o prevedibili al momento dell'ingresso nel sodalizio; se i reati sono espressione di eventi contingenti o estemporanei non nasce la continuazione.

  • Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 (Amato), dep. 2014

    la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione

    Conferma il principio secondo cui reati 'occasionali' e non programmati ab origine non si considerano automaticamente in continuazione con il reato associativo.

  • Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022 (Piscopo)

    l'applicazione in executivis della disciplina del reato continuato tra un reato e taluno dei reati oggetto di diversa sentenza implica l'estensione del riconoscimento dell'identità del disegno criminoso anche agli altri reati già con esso posti in continuazione

    Riconosce un'idea di 'proprietà transitiva' della continuazione: se in esecuzione un reato è stato riconosciuto in continuazione con un altro, tale riconoscimento può estendersi ad altri reati collegati, ma soltanto se sussiste l'identità del disegno criminoso tra tutti gli eventi coinvolti.

  • art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (riferimento giurisprudenziale su omicidio aggravato da finalità mafiose)

    Richiamato nella giurisprudenza per il principio che, nell'ambito delle associazioni mafiose, occorre verificare se l'omicidio sia programmato e funzionale al progetto criminoso iniziale; reati legati a circostanze contingenti possono restare estranei alla continuazione.

Massime di principio

  • La continuazione (reato continuato) tra associazione per delinquere e reati 'fine' può essere riconosciuta solo se i reati-fine erano prevedibili o programmati al momento in cui il soggetto aderisce al sodalizio.
  • La mera appartenenza a un clan, la disponibilità occasionale di armi o la successiva esecuzione di condotte violente non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'identità programmatica necessaria per la continuazione.
  • La 'proprietà transitiva' della continuazione può operare solo se è dimostrata l'identità del disegno criminoso tra tutti i reati e le diverse sentenze interessate; non opera automaticamente per tutte le condotte rientranti nel medesimo ambito territoriale o temporale.
  • Il giudice dell'esecuzione può valutare, anche in sede di esecuzione, i profili fattuali e di diritto relativi alla sussistenza della continuazione; le valutazioni sul carattere estemporaneo o programmato degli eventi possono giustificare il rigetto della domanda.
  • In situazioni simili, per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario documentare elementi concreti che dimostrino una pianificazione comune o una programmazione del medesimo disegno criminoso fin dall'origine del rapporto associativo.

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