Cassazione Penale, Sentenza n. 7051/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; dedotte due censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità penale, con riferimento al fatto che l'accertamento originava da merci contraffatte in modo evidente (assoluzione per gli altri capi) e quindi l'opposizione all'accertamento risulterebbe non credibile; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiesta dalla difesa e non esaminata dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sul primo motivo (generico e manifestamente infondato), ritenendo che l'argomentazione del ricorrente confonda la valutazione del movente con la prova del dolo e del fatto. Sul secondo motivo la Corte ha accolto il ricorso: la sentenza impugnata non ha dato alcuna risposta alla specifica doglianza della difesa circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo applicabile in via implicita una motivazione contraria (come avverrebbe in presenza di recidiva o di elementi nella narrativa incompatibili con l'attenuazione). Dato l'elemento dell'incensuratezza dell'imputato, la modesta entità del fatto e la vicinanza ai limiti della resistenza non punibile, l'omissione di risposta ha determinato l'annullamento della sentenza limitatamente a tale punto e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e la sentenza è irrevocabile quanto alla responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma contestata per il reato di resistenza/violenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità sul punto e ne ha dichiarato irrevocabile la condanna.
Richiamato per dichiarare irrevocabile la sentenza in relazione alla responsabilità del ricorrente (impedendo ulteriori impugnazioni su quel profilo).
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 (Dulan, Rv. 275057)
Richiamata come principio secondo cui la mancata concessione delle attenuanti generiche può essere implicitamente motivata in casi particolari (es. recidiva o elementi incompatibili con l'attenuazione). La Corte ha ritenuto però che quel principio non fosse applicabile al caso concreto, data l'assenza di elementi ostativi e la presenza di circostanze favorevoli.
Massime di principio
- La mancata esposizione motivata, anche sintetica, in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche comporta invalidità della decisione e può determinare l'annullamento con rinvio su quel punto.
- La valutazione del movente e della gravità della condotta (es. voler sottrarsi all'identificazione o al sequestro di merce contraffatta) non sostituisce la necessità di motivare la decisione sulla concessione delle attenuanti: sono profili distinti, il primo attiene alla gravità e al giudizio di merito, il secondo alla determinazione della pena.
- La presenza di elementi a favore dell'imputato (incensuratezza, modesta entità del fatto, condotta prossima ai limiti della non punibilità) rende più probabile che il giudice debba affrontare esplicitamente la richiesta di attenuanti e, in difetto, espone la sentenza al rischio di cassazione.
- Quando la decisione di merito mostra chiaramente elementi che escludono qualsiasi attenuazione (es. recidiva o narrativa esplicita di gravità incompatibile), la mancata trattazione della richiesta attenuante può essere considerata implicitamente motivata; tale presupposto va però valutato caso per caso.
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