Cassazione Penale, Ordinanza n. 30103/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un'ordinanza del Tribunale di Teramo che, su istanza proposta ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto della richiesta, ma ha negato la sospensione condizionale della pena. Il diniego è stato motivato richiamando il certificato del casellario giudiziale e formulando una prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal commettere reati, in ragione della pluralità dei precedenti penali. La difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando che il giudice non avrebbe valorizzato la natura dei beni oggetto dei furti, il fatto che gli ultimi episodi risalissero al 2016 e la mancata considerazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. ai fini della valutazione della pericolosità sociale e della prognosi favorevole richiesta per il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che le censure mirassero a una rivalutazione di elementi di fatto non consentita in sede di legittimità; dall'altro, che il diniego della sospensione condizionale della pena, quando congruamente motivato, non sia sindacabile in cassazione. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta congrua, seppur sintetica, perché fondata su una prognosi sfavorevole desunta dalla pluralità dei precedenti penali e quindi da uno dei parametri dell'art. 133 c.p. richiamato dall'art. 164, comma 1, c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma processuale posta a fondamento dell'istanza di riconoscimento della continuazione in executivis.
Richiamato come parametro per la valutazione prognostica sulla personalità e sulla futura astensione dal reato, anche in relazione alla pluralità dei precedenti penali.
La concessione della sospensione condizionale della pena richiede una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell'imputato, da formulare alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
Implica, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La prognosi sfavorevole richiesta per negare la sospensione condizionale può essere legittimamente desunta dalla pluralità dei precedenti penali, quale indice rilevante ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Ai fini della sospensione condizionale, il giudice deve verificare se gli elementi complessivi del caso consentano una previsione favorevole di futura astensione dal reato; in mancanza, il beneficio può essere negato con motivazione sintetica ma coerente.
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