Cassazione Civile, Ordinanza n. 30308/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imprenditore)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 146.704,86, relativi a corrispettivi maturati nell’ambito di un rapporto di distribuzione di libri, riviste e giornali. L’ingiunto ha proposto opposizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento di euro 116.664,18 per provvigioni e altre indennità asseritamente dovute a seguito del recesso anticipato dal rapporto di agenzia. La società ha eccepito l’incompetenza del Tribunale di Milano sulla domanda riconvenzionale, assumendo la competenza del Tribunale di Roma e chiedendo la separazione delle domande. Il tribunale ha respinto l’istanza di separazione e, con successivo provvedimento, ha rigettato anche la revoca di tale decisione, rinviando però alla fase decisionale l’esame dell’eccezione di incompetenza. La società ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo, in sintesi, che la riconvenzionale fosse fondata su un rapporto di parasubordinazione attratto alla competenza del giudice del lavoro e che non vi fosse connessione tale da imporre la trattazione unitaria delle domande.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il provvedimento impugnato era stato emesso solo sul diniego di revoca del rigetto dell’istanza di separazione delle domande e che il tribunale non aveva rimesso la causa in decisione né si era pronunciato in modo definitivo e inequivoco sulla competenza, avendo espressamente rinviato la relativa decisione alla successiva fase decisoria. In mancanza di una statuizione definitiva sulla competenza, non era proponibile il regolamento di competenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e si è dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il regolamento di competenza è ammissibile solo contro una statuizione effettiva sulla competenza; non basta un provvedimento ordinatorio o non definitivo
richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il regolamento di competenza non è ammissibile contro provvedimenti meramente ordinatori o ritrattabili che non definiscano in modo definitivo la questione di competenza.
- Perché sia impugnabile con regolamento di competenza una decisione implicita, occorre che dal provvedimento emerga in modo assolutamente inequivoco e incontrovertibile la volontà del giudice di affermare o negare la propria competenza in modo definitivo nel giudizio a sé pendente.
- Se il giudice rinvia espressamente la pronuncia sulla competenza alla fase decisoria, manca una statuizione impugnabile con regolamento di competenza.
- La configurabilità della pronuncia implicita sulla competenza richiede che il provvedimento presupponga necessariamente la definizione della questione di competenza; in difetto, l’impugnazione è inammissibile.
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