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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42172/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la parziale revoca della confisca disposta dalla Corte d'Appello, denunciando motivazione apparente e errata applicazione del principio di preclusione tra procedimento penale e di prevenzione; sostiene che la Corte non ha valutato adeguatamente elementi probatori e ha applicato in modo inappropriato il principio di diritto che avrebbe impedito la confisca. La Valle propone ricorso articolato in tre motivi: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art.4 d.lgs. n.159/2011 (presunta indeterminatezza della nozione di "indiziato di appartenenza"), (2) erronea applicazione di legge e carenza di motivazione circa la sussistenza della pericolosità qualificata, con richiamo a precedenti esiti favorevoli di giudizi diversi, (3) vizio di motivazione ed errata applicazione del principio di correlazione temporale e del giudicato di prevenzione, chiedendo la restituzione di ulteriori beni già esclusi dalla confisca in precedenti provvedimenti.

La decisione

La Corte di Cassazione respinge entrambi i ricorsi come infondati. Conferma la decisione della Corte d'Appello che ha revocato la confisca di alcuni beni in ragione della statuizione penale definitiva favorevole sui medesimi beni (effetto preclusivo), e ha confermato per il resto il decreto di primo grado. Rigetta la questione di legittimità costituzionale dell'art.4 d.lgs. n.159/2011 come manifestamente infondata, ritenendo che la fattispecie di pericolosità qualificata sia sufficientemente determinata dall'allegazione di indizi di appartenenza all'associazione di tipo mafioso (art.416-bis c.p.) e che la giurisprudenza abbia chiarito i confini applicativi. Sottolinea che la preclusione processuale opera, in assenza di fatti nuovi, quando una decisione penale definitiva abbia valutato i medesimi accertamenti di fatto relativi ai presupposti comuni e abbia disposto la revoca parziale del sequestro; resta comunque possibile una nuova ablazione se emergono fatti nuovi. Dichiara inammissibili o manifestamente infondati i motivi di La Valle relativi a pericolosità, correlazione temporale e violazione del giudicato, ritenendo adeguata la motivazione di merito e la possibilità di rielaborazione delle statuizioni alla luce di nuove dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento normativo usato per qualificare la pericolosità qualificata: l'indizio di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso costituisce fondamento per l'applicazione di misure di prevenzione quando la condotta risulti funzionale agli scopi dell'associazione.

  • art. 4 d.lgs. n.159/2011

    Norma che disciplina la pericolosità qualificata; la Corte ritiene la previsione sufficientemente determinata quando richiama fatti o indizi specifici (es. indizi di appartenere a 416-bis), perciò non sussiste vizio di indeterminatezza alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 28 comma 1 lett. b) d.lgs. n.159/2011

    Previsione richiamata per evidenziare la prevalenza, sul piano della possibile revocazione, di una decisione penale che abbia escluso i presupposti applicativi della confisca di prevenzione; riconosce forma di tutela del diritto di proprietà quando vi sia statuizione penale definitiva favorevole sui medesimi accertamenti.

  • art. 240-bis cod. pen. (richiamato a confronto)

    Usato come termine di confronto per distinguere la confisca estesa in ambito penale e la confisca di prevenzione: pur avendo finalità e struttura affini, appartengono a tessuti procedurali diversi e pertanto la preclusione può avere limiti e modalità specifiche.

  • art. 12-sexies d.l. n.306/1992 (richiamato nella giurisprudenza)

    Citato nella giurisprudenza interpretativa per il principio secondo cui la definitività di una revoca in sede penale su beni può impedire, in assenza di fatti nuovi, l'adozione di una confisca in sede di prevenzione sugli stessi beni.

  • Corte Costituzionale, sent. n.24/2019

    Decisione citata per chiarire il tema della tassatività: ha evidenziato deficit di tassatività per una previsione di pericolosità generica, ma non estende tale vizio alle ipotesi di pericolosità qualificata disciplinate dall'art.4 d.lgs. n.159/2011.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. VI n.51366/2018; Sez. II n.40778/2021)

    Giurisprudenza richiamata per il principio di sistema: la confisca penale allargata e la confisca di prevenzione sono "species" dello stesso genus e, in assenza di fatti nuovi, una statuizione penale definitiva sfavorevole alla confisca può avere effetti preclusivi nel procedimento di prevenzione.

Massime di principio

  • Se in un procedimento penale è intervenuta una decisione definitiva che ha revocato o escluso la confiscabilità di specifici beni sulla base degli stessi accertamenti fattuali, il procedimento di prevenzione non può normalmente disporre confische sugli stessi beni, salvo emergenza di fatti nuovi che giustifichino diversa valutazione.
  • La categoria della pericolosità qualificata (art.4 d.lgs. n.159/2011) non è considerata indeterminata se l'indizio è collegato a reati specifici (es. art.416-bis); la misura preventiva richiede apprezzamenti sul nesso funzionale tra la persona e l'organizzazione criminale.
  • Il rapporto tra confisca penale estesa e confisca di prevenzione va valutato in chiave sistemica: pur essendo misure diverse sul piano procedurale, possono operare forme di preclusione processuale quando le decisioni si basano sugli stessi elementi di fatto.
  • Nei giudizi di cassazione in materia di prevenzione l'esame è tendenzialmente limitato a vizi di diritto; errori nella valutazione probatoria sono rilevabili in cassazione solo se si configurano come violazioni di legge o motivazione apparente.
  • Un provvedimento di prevenzione antecedentemente negato può essere riesaminato e modificato alla luce di "nova" probatorie (per esempio dichiarazioni di collaboratori) che consentano una rielaborazione peggiorativa della posizione soggettiva del proposto.
  • La preclusione operativa riguarda il "dedotto" (quanto è stato espressamente deciso) più che il "deducibile"; è quindi possibile riproporre deduzioni diverse se fondate su nuovi elementi o su differenti profili fattuali non precedentemente valutati.

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