Cassazione Penale, Ordinanza n. 39065/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza del Giudice di pace che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di minaccia. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, deducendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fossero errate; (2) violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento punitivo. La parte civile ha depositato conclusioni scritte, ma senza svolgere una specifica attività difensiva utile alla decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo generici per indeterminatezza, perché non specificavano adeguatamente gli elementi di censura rispetto a una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta; inoltre ha osservato che le doglianze tendevano soltanto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Non è stata invece disposta la rifusione delle spese in favore della parte civile, poiché questa non aveva svolto un'effettiva attività difensiva utile.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
il motivo di impugnazione deve contenere indicazioni specifiche e autosufficienti; la generica riproposizione di doglianze non consente al giudice di legittimità di individuare i rilievi e di esercitare il sindacato.
non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace
la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con il sistema sostanziale e processuale dei reati di competenza del giudice di pace.
art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
nel sistema dei reati di competenza del giudice di pace la tenuità del fatto è disciplinata in modo peculiare e con funzione anche conciliativa, non in base al rapporto di specialità con l'art. 131-bis c.p.
non citato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio, perché la rilettura dei fatti e la scelta tra diverse ricostruzioni appartengono al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e puntuale: a fronte di una motivazione congrua della sentenza impugnata, la censura deve indicare con precisione gli errori di diritto o di motivazione, altrimenti è generica e quindi inammissibile.
- La mera richiesta di una rivalutazione dell'attendibilità della persona offesa o delle prove dichiarative non integra un vizio denunciabile in sede di legittimità, se il giudice di merito ha svolto un percorso argomentativo logicamente coerente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. non si applica ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, per i quali opera un autonomo sistema di valutazione della tenuità del fatto previsto dal D.Lgs. 274/2000.
- Nel giudizio di legittimità camerale la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se ha svolto un'effettiva attività difensiva utile alla decisione; la mera formulazione di conclusioni prive di argomentazione non basta.
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