Cassazione Civile, Ordinanza n. 31700/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Una creditrice aveva promosso esecuzione presso terzi contro un comune, pignorando le somme vantate dall'ente nei confronti del proprio istituto tesoriere. La banca tesoriera aveva reso dichiarazione negativa, segnalando l'assenza di saldo attivo e l'esistenza di un'anticipazione di cassa con saldo negativo. Nonostante ciò, il giudice dell'esecuzione aveva assegnato le somme pignorate. La banca aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi, dichiarata inammissibile dal tribunale. Nel ricorso per cassazione l'istituto ha impugnato la sentenza di merito, ma la Corte ha rilevato d'ufficio un difetto di documentazione della procura speciale: il soggetto che aveva sottoscritto il mandato al difensore si qualificava rappresentante della banca in forza di una procura notarile, ma tale procura, e quella a monte, non erano state prodotte in giudizio. La ricorrente non aveva quindi dimostrato il corretto conferimento dei poteri rappresentativi e processuali al soggetto che aveva conferito il mandato difensivo.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che, quando il ricorso per cassazione è proposto da un procuratore speciale o generale, la relativa procura deve essere prodotta in giudizio per consentire la verifica dei poteri rappresentativi; in mancanza, il ricorso è inammissibile e il vizio è rilevabile d'ufficio. Poiché la banca ricorrente non aveva prodotto la procura del soggetto che aveva conferito il mandato al difensore, né quella del soggetto a monte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
la produzione del documento contenente la procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento dei poteri sostanziali e processuali al procuratore; in mancanza, il ricorso è inammissibile e il vizio è rilevabile d'ufficio
artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c. e 380 bis c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso ritenuto destinato a declaratoria di manifesta fondatezza, poi definito con inammissibilità
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il parametro rispetto al quale è commisurato l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è proposto da un soggetto che agisce in forza di procura speciale o generale, la procura deve essere prodotta in atti per consentire il controllo del potere rappresentativo; la sola indicazione degli estremi non è sufficiente.
- Il difetto di produzione della procura del rappresentante che ha conferito il mandato al difensore integra un vizio rilevabile d'ufficio e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La verifica dei poteri processuali del difensore richiede la tracciabilità documentale dell'intera catena rappresentativa quando il mandato è rilasciato da un procuratore a sua volta investito da altra procura.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta, se dovuto, l'applicazione del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
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