Cassazione Penale, Sentenza n. 19432/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava principalmente la violazione del principio del ne bis in idem (art. 649 cod. proc. pen.), perché il ricorrente era già stato irrevocabilmente condannato con patteggiamento (art. 444 cod. proc. pen.) dal Tribunale di Milano (sentenza del 4.12.2015, irrevocabile 8.1.2016) per fatti verificatisi il 3.12.2015, in particolare per i delitti di cui agli artt. 337 e 336 cod. pen. (spinta, lanci di documenti, sputo e minacce nei confronti di agenti e dell'addetto alla sicurezza Francesco Bianchi). Nel successivo giudizio d'appello e nel nuovo procedimento era contestato al medesimo soggetto il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis), con descrizione fattuale sostanzialmente identica (stesse condotte, stessa data, stesso luogo e stessa persona offesa). Il difensore aveva inoltre dedotto omissione di motivazione in ordine al concorso formale tra art. 336 e oltraggio (motivo secondario). La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo richiamando la giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n. 200/2016) e la giurisprudenza CEDU (Zolotoukhine) sul concetto naturalistico di "medesimo fatto" e ha ritenuto che il nuovo procedimento fosse precluso dal precedente giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per violazione del divieto del ne bis in idem, ritenendo che la condotta sia stata già definitivamente accertata nel precedente giudizio e che il secondo procedimento non poteva essere iniziato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per la valenza ostativa del precedente giudicato. Per la sua valenza assorbente non è stato esaminato il secondo motivo relativo all'omessa motivazione sul concorso formale.
Norme richiamate
Espone il divieto del ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che debba essere interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU in senso naturalistico, valutando l'identità del fatto negli elementi storico-naturalistici (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona)
art. 4 Protocollo n. 7 alla CEDU
Principio convenzionale del divieto di doppia punizione per lo stesso fatto; la Corte ha richiamato l'interpretazione della Corte EDU secondo la quale l'"idem factum" va valutato in termini naturalistici, indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica
Corte cost., sentenza n. 200 del 2016
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 649 che impediva di riconoscere l'identità del fatto quando vi fosse concorso formale; ha imposto al giudice nazionale di confrontare il fatto nelle sue componenti storico-naturalistiche per verificare il ne bis in idem
Corte EDU, Zolotoukhine c. Russia (Grande Camera, 10.2.2009)
Giurisprudenza richiamata a supporto dell'approccio naturalistico all'"idem factum", secondo cui la diversa qualificazione giuridica non esclude l'identità del fatto
Norma sul patteggiamento; nel caso concreto il precedente giudizio si era concluso con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), divenuta irrevocabile e idonea a far sorgere l'effetto preclusivo del ne bis in idem
Delitto applicato nel precedente patteggiamento (violenza contro pubblico ufficiale) la cui descrizione fattuale coincideva con le condotte oggetto del successivo procedimento
Altro capo del precedente patteggiamento (minacce/perturbazione), con elementi fattuali riconducibili alle stesse condotte contestate nel nuovo processo
Norma che punisce l'oltraggio a pubblico ufficiale; nel caso concreto la contestazione sottendeva la stessa descrizione fattuale già oggetto del giudicato, per cui la sua ri-proposizione è stata ritenuta preclusa dal ne bis in idem
Massime di principio
- Per verificare il ne bis in idem occorre confrontare il "fatto" in senso naturalistico: condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo e persona. Se questi elementi coincidono con quelli già giudicati, il nuovo processo è precluso anche se la qualificazione giuridica è diversa
- Una sentenza irrevocabile ottenuta con patteggiamento (art. 444) produce gli effetti preclusivi del ne bis in idem come qualunque altro giudicato quando il fatto storico-naturalistico è lo stesso
- La diversa tipizzazione giuridica (es. violenza o minaccia vs. oltraggio) non impedisce l'applicazione del divieto di doppio processo se le condotte materiale e le circostanze sono identiche
- Se si ritiene che vi sia identità del fatto rispetto a un precedente giudicato, bisogna eccepire tempestivamente il ne bis in idem e produrre la documentazione del precedente procedimento (atto di sentenza/verbale di patteggiamento) per consentire al giudice di confrontare gli elementi storico-naturalistici
- Soltanto quando emergano elementi fattuali aggiuntivi o differenti (nuovi eventi, diverso nesso causale, tempi/luoghi/persona diversi) si può ritenere che non sussista l'identità del fatto e che il nuovo procedimento sia ammissibile
- L'eccezione relativa al concorso formale tra reati richiede una motivazione specifica sul punto; tuttavia, se il ne bis in idem opera in senso ostativo per identità del fatto, quella eccezione perde rilevanza
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